LA CONFIGURABILITA’ DEL MUTUO CONDIZIONATO QUALE TITOLO ESECUTIVO: LA SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE.
di Fabiana A. Contento Lexant Con la sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito definitivamente la natura di titolo esecutivo ex art 474 c.p.c. del contratto di mutuo anche quando sia stata contestualmente pattuita tra le parti la costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare, con obbligo […]

Con la sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito definitivamente la natura di titolo esecutivo ex art 474 c.p.c. del contratto di mutuo anche quando sia stata contestualmente pattuita tra le parti la costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare, con obbligo della banca mandante di svincolarla al verificarsi di quanto convenuto.
A seguito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa, le S.S.U.U. erano state investite di una questione di diritto in materia di mutuo condizionato particolarmente controversa, sulla quale la giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni si era espressa in maniera non univoca.
Il quesito trae origine in un procedimento di reclamo avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione del titolo esecutivo nell’ambito del quale veniva contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata ritenendo il titolo azionato (mutuo fondiario) privo dei requisiti ex art 474 c.p.c. “essendo l’originaria erogazione operata dalla Banca stata seguita dall’immediata restituzione delle somme a quest’ultima e dalla costituzione di esse in deposito infruttifero ed essendo lo svincolo del denaro così depositato stato sottoposto a condizioni cui la verificazione non era stata attestata con il rispetto delle formalità prescritte dalla legge”.
- Il contrasto giurisprudenziale.
Sul punto si registravano opposti orientamenti giurisprudenziali.
L’orientamento prevalente riteneva che il contratto di mutuo stipulato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa reputarsi da solo idoneo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c., sebbene all’erogazione iniziale del denaro al cliente abbiano fatto immediato seguito la sua restituzione alla banca e la sua costituzione in deposito destinato ad essere svincolato in favore del mutuatario al verificarsi di predeterminate condizioni.
In senso contrario si era espressa recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12007 / 2024, secondo cui la traditio della somma mutuata non determina automaticamente l’insorgenza dell’obbligazione restitutoria consacrata nell’atto pubblico: all’immediata restituzione dell’importo alla banca per la costituzione del deposito non può riconoscersi il significato di atto di disposizione della somma mutuata; anzi, per il complesso delle pattuizioni negoziali risultanti dall’atto pubblico, la traditio della somma oggetto del finanziamento risulta soltanto apparente e, invero, subordinata ad un vero e proprio successivo atto di erogazione da parte della banca, previo avveramento di alcune condizioni. Di conseguenza, deve escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest’ultimo risorgendo, in capo a questa, l’obbligazione di restituzione di quella somma.
- La decisione delle Sezioni Unite: il mutuo con costituzione di deposito irregolare è titolo esecutivo.
Con la sentenza in commento le Sezioni Unite chiariscono, preliminarmente, che il mutuo si perfeziona con la sola messa a disposizione della somma, la quale non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo “ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile”. Di conseguenza non sorgono dubbi circa la configurabilità di un mutuo nell’accordo negoziale con cui, erogata una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in deposito irregolare, col patto che il mutuante la svincoli al consolidamento di altre garanzie o al verificarsi di altri eventi futuri.
Ciò premesso, dunque, la questione attiene esclusivamente alla astratta configurabilità, o meno, di un titolo esecutivo nel caso in cui il mutuatario retroceda la somma mutuata al mutuante in pegno o deposito irregolari, alla sinallagmatica obbligazione del mutuante di metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del mutuatario all’avveramento di determinate condizioni od altri eventi futuri e non necessariamente certi.
Dopo aver richiamato la sentenza della Cassazione n. 12007 / 2024 che aveva dato origine al contrasto, le Sezioni Unite hanno ritenuto necessario riconsiderarne le conclusioni, escludendo in primis che la fattispecie in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato. Il mutuo condizionato infatti, si ha quando la messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile, della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo; sicché, soltanto quando quell’erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo – complesso – integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.
Nel caso in esame, al contrario, non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale.
Ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l’adempimento di una distinta, seppur collegata, obbligazione del mutuante di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell’ipotecario).
In altre parole, occorre stabilire la sussistenza – al momento della stipula – di una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione tale da configurare un diritto di credito certo, liquido ed esigibile che costituisce il proprium del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.
Secondo le Sezioni Unite, dunque, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di deposito irregolare, non solo deve considerarsi perfezionato il mutuo, ma rimane integrato anche un titolo esecutivo laddove non risulti esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario. D’altronde tali patti accessori costituiscono modalità di manifestazione della facoltà del mutuatario di disporre della somma mutuata ma non possono incidere direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile. In altre parole, in questi casi, il mutuo si arricchisce di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell’autonomia negoziale delle parti e integrante, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
In definitiva, ad avviso della Suprema Corte, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l’obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile; pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario – e che prevede l’obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti – è di per sé idoneo a fondare l’esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l’intervenuto svincolo della somma.
- Il principio di diritto.
Alla luce di quanto sopra, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.

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