L’asserita indeterminatezza dell’individuazione dell’indice di riferimento per il calcolo del tasso e delle modalità di modifica del piano di ammortamento in conseguenza del variare del tasso di interessi non sussiste. Difatti, se è vero che, in astratto, le parti potrebbero convenire che, a ogni variazione del tasso di interessi, il piano di ammortamento vari integralmente (nel senso di modificare l’entità delle quote di capitale, e non solo delle quote interessi, delle singole rate), è altrettanto vero che, come coerentemente e logicamente espresso dalla c.t.u. nel suo parere motivato, dall’interpretazione del complesso delle pattuizioni contrattuali si evince inequivocamente che la modalità prescelta dalle parti in causa era quella di mantenere invariata la quota capitale di tutte le 360 rate previste, modificando trimestralmente la quota di interessi, calcolata, in funzione del tasso variato con la predetta cadenza trimestrale, sul solo capitale residuo (che, diversamente opinando, non avrebbe avuto alcuna ragion d’essere la scelta di predisporre un piano di ammortamento iniziale che indicava le sole quote capitale pagate da ciascuna rata, con l’indicazione che la misura degli interessi sarebbe stata calcolata sul capitale residuo al tasso indicato in contratto per il primo trimestre, e per i successivi trimestri con i tassi di volta in volta ricavabili dal tasso EURIBOR medio del periodo aumentato dello spread pattuito). Quanto all’asserita indeterminatezza dell’indice di riferimento per la individuazione del tasso variabile, osserva il giudice come dal parere motivato della c.t.u. si ricava come l’unica quotazione ufficiale dell’EURIBOR è quella a divisore 360, e che pertanto, in mancanza di diversa indicazione nelle clausole contrattuali, deve intendersi che l’indice di riferimento sia l’EURIBOR a base 360 (che la c.t.u. ha accertato essere stato quello effettivamente applicato dalla convenuta, e che peraltro, come del resto risulta dalle stesse ammissioni di parte attrice, era quello più favorevole alla parte mutuataria).