Inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale riguardante la riconducibilità delle norme in materia di finanza pubblica nella nozione di ordine pubblico internazionale.

Nota a Cass. 3 marzo 2025, n. 5558.

Mar 13, 2025 - 11:52
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Inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale riguardante la riconducibilità delle norme in materia di finanza pubblica nella nozione di ordine pubblico internazionale.

Nota a Cass. 3 marzo 2025, n. 5558.

Con il decreto n. 1801, pubblicato in data 3 marzo 2025, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., promossa dalla Corte di Appello di Milano[1] e riguardante la riconducibilità delle norme in materia di finanza pubblica nella nozione di ordine pubblico internazionale[2].

La richiesta di rinvio pregiudiziale era stata presentata nel contesto di un procedimento avviato da un ente locale italiano e finalizzato ad ottenere il disconoscimento di una sentenza del giudice inglese[3] (riguardante un procedimento avviato prima della c.d. “Brexit”[4]), già passata in giudicato e che aveva dichiarato la piena validità ed efficacia di certi contratti derivati stipulati dal medesimo ente locale con una banca estera.

Nello specifico, secondo la tesi dell’ente, la sentenza inglese de qua non sarebbe riconoscibile in Italia, poiché violerebbe l’ordine pubblico internazionale (nel significato attribuito a tale termine dall’articolo 45 del Regolamento UE 1215/2012), contenendo statuizioni asseritamente contrastanti con l’ordine pubblico economico (ed in particolare con le norme in materia di finanza pubblica di cui agli articoli 81, 97, 114 e 119 della Costituzione, oltre che l’articolo 41 della Legge 448/2001 ed il D.M. 389/2003) che regolavano la stipula da parte degli enti locali di contratti derivati. Di qui la richiesta di rinvio pregiudiziale, finalizzata, per l’appunto a verificare, la riconducibilità di tali norme nella nozione di ordine pubblico internazionale.

Il decreto ha rilevato la palese insussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 363-bis c.p.c., ed in particolare di quello riguardante la “novità” della questione da rimettersi al giudice di legittimità, facendo affidamento, tra l’altro, sulle seguenti motivazioni:

  1. le nozioni di ordine pubblico economico e di ordine pubblico internazionale sono state ampiamente trattate dalla giurisprudenza della Corte[5], che ha fissato principi e orientamenti che, seppure non strettamente attinenti alle norme oggetto della richiesta di rinvio pregiudiziale, fissano e delle chiavi di lettura per il giudice di merito che debba affrontare le questioni in concreto;
  2. la nozione di ordine pubblico internazionale, ad ogni modo, come chiarito dalla sentenza della Cassazione n. 6723/2023 non coincide con la nozione di ordine pubblico interno e ricomprende, esclusivamente, le norme che rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo o che informano l’intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti e svolge una funzione di sbarramento rispetto all’ingresso nell’ordinamento interno di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori;
  3. alcune norme in materia economica potrebbero rientrare nel concetto di ordine pubblico internazionale. Ma al fine di stabilire se vi rientrino o meno occorre, in ogni caso, tenere conto dei limiti stabiliti dai precedenti della Corte e compendiati tra l’altro nella sopra richiamata sentenza n. 6723/2023;
  4. al Giudice chiamato a riconoscere la sentenza straniera è, in ogni caso, precluso ogni riesame nel merito degli accertamenti da essa svolti. Più in particolare, secondo il decreto, anche in ambito economico e contrattuale è stato chiarito che l’articolo 64 della legge 218 del 1995 (e quindi, anche in ipotesi in cui differentemente dalla fattispecie de qua, il Regolamento UE 1215/2012 non trova applicazione), che esclude il riconoscimento di una sentenza straniera nel caso in cui le sue disposizioni producano “effetti contrari all’ordine pubblico”, non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell’atto, limitato al “decisum”[6], cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della “ratio” sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all’opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito.
  5. con specifico riferimento alla sentenza inglese oggetto del procedimento di diniego di riconoscimento, la Corte di Cassazione ha espressamente rilevato come i principi interpretativi della normativa economica rilevante, anche nell’interpretazione fornitane nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 12 maggio 2020, n. 8770 (c.d. Sentenza Cattolica) non siano stati ignorati dalla sentenza inglese che ne ha verificato l’applicazione nel caso concreto.

Il Decreto, inoltre, precisa come le statuizioni riportate all’interno della Sentenza Cattolica e relative ai criteri richiesti affinchè i contratti derivati presentino un’alea razionale sono state applicate dalla Corte di Cassazione anche con riferimento a contratti conclusi da società private. E ciò sembrerebbe escludere che si tratti di questioni rilevanti ai fini del concetto di ordine pubblico economico, rappresentando piuttosto meri profili di validità del contratto allorchè esso sia retto dalla legge italiana.

 

 

 

 

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[1] Cfr. Ordinanza di Rinvio Pregiudiziale del 28 novembre 2024, depositata in data 16 gennaio 2025.

[2] La questione pregiudiziale riportata nell’Ordinanza di Rinvio era in particolare la seguente: “Se rientrano nel concetto di ordine pubblico, quale limite al riconoscimento in Italia di una sentenza straniera in materia civile e commerciale ai sensi dell’art. 45, lett. a) Reg. (UE) 1215/2012, i principi desumibili dagli artt. 81, 97, 114, 119, Cost., oltre che dalla normativa primaria in precedenza indicata, così come interpretati dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 425/2004 e 52/2010) e dalle Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 8770 resa in data 12 maggio 2020, con particolare riguardo alla finanza pubblica locale, all’equilibrio finanziario, oltre che ai limiti del ricorso all’indebitamento mediante la stipulazione di contratti derivati da parte degli Enti Locali“.

[3] Si fa riferimento, in particolare, alla Sentenza della High Court of Justice di Londra de 12 ottobre 2021. Per una più ampia disanima dei suoi contenuti, si veda La High Court of Justice si pronuncia sui contratti derivati stipulati dagli enti locali italiani – DB

[4] Secondo gli accordi riguardanti l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, il Regolamento UE 1215/2012 ha continuato a trovare applicazione ai procedimenti avviato nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020.

[5] Con riferimento all’ordine pubblico internazionale, il Decreto, oltre a ricordare come la nozione di ordine pubblico sia stata oggetto di numerose pronunce nell’ambito dei diritti della persona, richiama, in particolare, con riferimento all’ambito economico e contrattuale Cass., Sez. I, 24 marzo 2023, n. 8462; Cass., Sez. I, 7 marzo 2023, n. 6723.

[6] In questo senso, Cass., Sez. I, 24 marzo 2023, n. 8462, secondo cui la violazione dell’ordine pubblico deve emergere immediatamente dal dispositivo.

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