Il debito tributario ristrutturato taglia l’importo da confiscare

L’accordo di ristrutturazione del debito tributario può influire direttamente sull’entità della confisca in caso di condanna definitiva per un reato tributario. I numerosi casi di accordi di risoluzione della crisi di impresa, anche omologati dall’autorità giudiziaria civile, devono spesso confrontarsi con il parallelo processo penale avviato nei confronti dell’imprenditore in crisi per eventuali omessi versamenti […] L'articolo Il debito tributario ristrutturato taglia l’importo da confiscare proviene da Iusletter.

Mar 31, 2025 - 13:10
 0
Il debito tributario ristrutturato taglia l’importo da confiscare

L’accordo di ristrutturazione del debito tributario può influire direttamente sull’entità della confisca in caso di condanna definitiva per un reato tributario.

I numerosi casi di accordi di risoluzione della crisi di impresa, anche omologati dall’autorità giudiziaria civile, devono spesso confrontarsi con il parallelo processo penale avviato nei confronti dell’imprenditore in crisi per eventuali omessi versamenti di ritenute e/o di Iva superiori alle soglie di punibilità previste. La condanna definitiva per tali delitti e, più in generale, per tutti i reati tributari comporta infatti la confisca del profitto del reato (di norma quantificato nelle somme non versate).

Non di rado, però, mentre il procedimento penale è in corso, l’imprenditore tenta di ricomporre la propria situazione debitoria al cui interno figurano anche i debiti tributari (in tutto o in parte oggetto del procedimento penale).

Nell’ipotesi di effettiva composizione della crisi, i debiti tributari vengono normalmente ridotti, ma il procedimento penale riguarda l’omesso versamento delle imposte originarie: in caso di condanna definitiva la confisca (obbligatoria) viene conseguentemente dichiarata dal giudice per tale somma (costituente il profitto del reato).

Si tratta quindi di comprendere come l’imprenditore possa fronteggiare tale confisca che – se attuata per l’intera somma – potrebbe vanificare l’accordo di ristrutturazione raggiunto in sede civile.

L’impatto sul debito erariale

Sull’argomento va segnalata un’importante sentenza della Corte di cassazione (44519/2024) secondo la quale, in sintesi, la ristrutturazione del debito fiscale incide direttamente sull’entità del debito erariale, che subisce una modifica quantitativa, influendo, di conseguenza, anche sul profitto del reato. Ne consegue che la misura della confisca deve essere proporzionata al nuovo debito effettivo, così come rideterminato a seguito della transazione fiscale.

La vicenda oggetto di questa pronuncia di legittimità è abbastanza eloquente. Un contribuente era stato condannato in via definitiva per il reato di omesso versamento Iva (articolo 10-ter Dlgs 74/2000), per un importo originario di 383.246 euro. Dopo la sentenza, il condannato stipulava con l’agenzia delle Entrate un accordo di ristrutturazione del debito, che riduceva l’importo da versare a 57.486,90 euro.

Il debitore, dunque, chiedeva al giudice dell’esecuzione la riduzione proporzionale della confisca. Tuttavia, il tribunale respingeva l’istanza, sostenendo la necessità dell’integrale pagamento del debito.

Il principio di proporzionalità

La Cassazione, pur confermando la piena autonomia del giudice penale nella determinazione dell’imposta evasa, si è espressa in senso totalmente opposto, affermando con chiarezza che l’accordo di ristrutturazione del debito tributario «incide direttamente sull’entità del debito erariale, che subisce una modifica quantitativa, incidendo, di conseguenza, anche sul profitto del reato».

L’accordo di ristrutturazione, infatti, non è equiparabile a una mera rateizzazione: mentre quest’ultima coinvolge solo i tempi di pagamento, la ristrutturazione modifica sostanzialmente il quantum debeatur, riducendo l’importo originario del debito attraverso la rinuncia dell’amministrazione a una parte della propria pretesa.

I giudici di legittimità, in sostanza, evidenziano l’importanza nella specie del principio di proporzionalità: la confisca non può eccedere il vantaggio economico effettivamente conseguito dal reato.

Secondo la Corte, infatti, la confisca, per sua intrinseca natura, non può avere a oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato.

Argomentando in senso contrario, e quindi mantenendo inalterato il quantum della confisca anche dinanzi a una novazione del debito tributario, verrebbe a determinarsi, secondo la Cassazione, una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo cui l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa.

Tale vantaggio è pari all’imposta effettivamente dovuta, da determinare anche sulla base degli accordi intercorsi con l’amministrazione che ne abbiano comportato una rideterminazione.

L'articolo Il debito tributario ristrutturato taglia l’importo da confiscare proviene da Iusletter.