Fideiussione specifica: nessuna nullità, la strada è tracciata!

Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 5211 del 16/12/2024, aderendo al solco da ultimo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, ha ribadito come non possa trovare applicazione la sanzione della nullità parziale al contratto di fideiussione specifica per violazione della normativa antitrust di cui agli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 […] L'articolo Fideiussione specifica: nessuna nullità, la strada è tracciata! proviene da Iusletter.

Feb 11, 2025 - 09:50
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Fideiussione specifica: nessuna nullità, la strada è tracciata!

Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 5211 del 16/12/2024, aderendo al solco da ultimo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, ha ribadito come non possa trovare applicazione la sanzione della nullità parziale al contratto di fideiussione specifica per violazione della normativa antitrust di cui agli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE.

A fondamento di tale statuizione, il Giudice ha rilevato come il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con sentenza n. 41994/2021 si sia rivolto esclusivamente ai modelli-tipo predisposti per i contratti di fidejussione c.d. omnibus; tale circostanza escluderebbe, in ogni caso, la sua applicabilità limitatamente alla porzione di garanzia che trova la sua causale nel contratto di fidejussione specifica.

Nel caso di specie, i garanti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a loro carico, eccependo la nullità dei contratti di fidejussione per violazione della normativa antitrust, in quanto riproducevano il contenuto delle clausole ABI sanzionate dal noto Provvedimento di Banca d’Italia, nonché la violazione da parte dell’Istituto Bancario degli obblighi informativi di cui all’art. 1956 c.c. e, comunque, del canone di buona fede di cui all’art. 1375 c.c., con conseguente liberazione degli opponenti.

Quanto alla invocata nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, il Giudice adito ha inteso dapprima richiamare la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 41994/2021, che ha decretato la fine della spinosa querelle giurisprudenziale formatasi in tema di validità delle fideiussioni prestate in conformità al “modello ABI” (oggetto di censura da parte della Banca d’Italia in funzione di autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi).

Le Sezioni Unite, con la suddetta sentenza, sono giunte alla conclusione che “i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.

Rammentando il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Brescia ne ha, tuttavia, circoscritto l’ambito applicativo, ribadendo come non possa “essere invocata la nullità parziale del contratto di garanzia specifica rilasciata dagli odierni opponenti in data 29 settembre 2022 (cfr. doc. 7 di parte convenuta) per violazione della disciplina anti-trust, in applicazione di un principio di diritto enunciato peraltro specificamente soltanto per i modelli-tipo predisposti per i contratti di fidejussione c.d. omnibus, ciò che escluderebbe in ogni caso la sua applicabilità limitatamente alla porzione di garanzia che trova la sua causale nel contratto di fidejussione specifica in questione”.

Con tale statuizione, il Giudice adito ha, dunque, aderito ad una lettura restrittiva della portata del Provvedimento di Banca d’Italia, confermata dalla Suprema Corte con sentenza n. 21841 del 2 agosto 2024, mediante la quale è stata riaffermata l’inestensibilità della nullità parziale  al tipo della fideiussione specifica poiché “il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d’Italia si renda applicabile alle sole fideiussoni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate”.

Per le motivazioni già indicate, il Tribunale ha rigettato l’opposizione proposta dai garanti confermando integralmente il decreto ingiuntivo, con condanna della parte opponente al pagamento in via solidale delle spese di lite.

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