Collaboratori senza automaticità delle prestazioni
![CDATA[Per la corte di cassazione grazie alla sentenza n. 7019 del 16 marzo 2025 se il committente non versa i contributi ala gesitone separata, i collaboratori possono versare direttamente i contributi non versati, non avendi diritto, a differenza dei lavoratori dipendenti, al pagamento delle rpestazioni loro dovute.I collaboratori infatti, per la Cassazione, sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del D.M. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non modifica i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. In caso di versamento omessi da parte del committente, il collaboratore può dichiarare all'INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116 del cod. civ. . ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della legge 1338/1962, cioè chiedere la costituzione (onerosa) della rendita vitalizia all’INPS.Quest’ultima affermazione, sancita dalla stessa Cassazione, pare ribadire la disciplina del riscatto oneroso anche da parte dei collaboratori, al pari dei lavoratori subordinati, a cui si applicano anche gli effetti della nuova riformulazione della stessa da parte dell’art. 30 della legge 203/2024. Del resto, l’INPS con la circolare 101/2010 ha allargato ai collaboratori la facoltà/diritto di attivare il riscatto ex lege 1338/1962, solo qualora il committente non voglia o non possa esercitare tale facoltà.C’è da chiedersi, in attesa del probabile intervento dell’INPS, se la riconsiderazione del ruolo del collaboratore rispetto al lavoratore subordinato in caso di omissione contributiva durante il periodo prescrizionale, cambi anche la posizione del medesimo nella fase successiva alla prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata, se cioè il collaboratore, in presenza di contributi omessi prescritti, non debba più attendere l’inattività o il rifiuto del committente di procedere al riscatto ma possa al contrario attivarsi direttamente al suo posto.Riteniamo a questo punto possibile quest’ultima soluzione.]]

Per la corte di cassazione grazie alla sentenza n. 7019 del 16 marzo 2025 se il committente non versa i contributi ala gesitone separata, i collaboratori possono versare direttamente i contributi non versati, non avendi diritto, a differenza dei lavoratori dipendenti, al pagamento delle rpestazioni loro dovute.I collaboratori infatti, per la Cassazione, sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del D.M. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non modifica i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. In caso di versamento omessi da parte del committente, il collaboratore può dichiarare all'INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116 del cod. civ. . ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della legge 1338/1962, cioè chiedere la costituzione (onerosa) della rendita vitalizia all’INPS.Quest’ultima affermazione, sancita dalla stessa Cassazione, pare ribadire la disciplina del riscatto oneroso anche da parte dei collaboratori, al pari dei lavoratori subordinati, a cui si applicano anche gli effetti della nuova riformulazione della stessa da parte dell’art. 30 della legge 203/2024. Del resto, l’INPS con la circolare 101/2010 ha allargato ai collaboratori la facoltà/diritto di attivare il riscatto ex lege 1338/1962, solo qualora il committente non voglia o non possa esercitare tale facoltà.C’è da chiedersi, in attesa del probabile intervento dell’INPS, se la riconsiderazione del ruolo del collaboratore rispetto al lavoratore subordinato in caso di omissione contributiva durante il periodo prescrizionale, cambi anche la posizione del medesimo nella fase successiva alla prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata, se cioè il collaboratore, in presenza di contributi omessi prescritti, non debba più attendere l’inattività o il rifiuto del committente di procedere al riscatto ma possa al contrario attivarsi direttamente al suo posto.Riteniamo a questo punto possibile quest’ultima soluzione.]]