Codice stradale: valide le multe con i vecchi autovelox

Rigetto ricorsi per multe con autovelox non omologati ma approvati: Governo e Avvocatura confutano sentenza di Cassazione sul nuovo Codice della Strada.

Feb 10, 2025 - 14:18
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Codice stradale: valide le multe con i vecchi autovelox

Le multe agli automobilisti per eccesso di velocità basate su autovelox non omologati sono valide, sempre che i dispositivi siano stati approvati dai regolamenti attuativi del Codice della Strada. Il ministero dell’Interno ha quindi imposto ai Prefetti il rigetto dei ricorsi contro sanzioni irrogate da dispositivi approvati ma non omologati.

La questione è tecnica ma di fatto riguarda un gran numero di ricorsi perché al momento gli autovelox in uso sono semplicemente approvati, in attesa di omologazione.

Ripercorriamo la vicenda.

Autovelox: cosa dice la legge

In base all‘articolo 142 del Codice della Strada, «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento».

Una sentenza di Cassazione, la n. 10505/2024, aveva dato ragione a un automobilista in un ricorso contro una multa motivata dalla misurazione della velocità con un autovelox non omologato. Il dispositivo era stato “approvato”, termine che indica una specifica procedura, diversa però dall’omologazione.

Il ministero dell’Interno, lo scorso 23 gennaio, ha infine diramato una circolare per stabilire indicazioni operative sulle multe per eccesso di velocità basate sugli autovelox. Le incertezze, sottolinea la circolare, riguardano proprio la differenza fra “omologazione” e “approvazione”.

Approvazione riconducibile ad omologazione

In seguito alla pronuncia della Magistratura, il Dicastero ha avviato un’interlocuzione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Avvocatura Generale dello Stato, con l’obiettivo di «predisporre adeguati ed uniformi strumenti ermeneutici volti ad arginare la consistente mole di ricorsi presentati dagli automobilisti, proprio sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte».

Nell’ambito di questo tavolo tecnico, l’Avvocatura Generale ha prospettato, con parere del 18 dicembre 2024, la piena omogeneità e identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell’omologazione che dell’approvazione. Queste le motivazioni:

  • entrambi i procedimenti (approvazione e omologazione) sono finalizzati a verificare che l’apparecchio sia utile allo scopo e conforme alle esigenze di misurazione e accertamento;
  • riguardano in entrambi i casi il prototipo e non il singolo dispositivo utilizzato su strada per l’accertamento dell’illecito;
  • la competenza in materia è della medesima autorità amministrativa, ossia il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
  • sia per l’omologazione che per l’approvazione viene svolta un’istruttoria tecnico amministrativa, richiesto il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e approvato un decreto dirigenziale che autorizza la commercializzazione.
  • Le indicazioni del ministero ai Prefetti

Di conseguenza, il ministero invita le Prefetture ad attenersi a queste indicazioni a rigettare i ricorsi impugnando le sentenze.

Attenzione: la stessa Avvocatura ammette che tali ricorsi, volti a censurare il recente indirizzo giurisprudenziale, si espongono «a una elevata alea di inammissibilità o, quantomeno, di infondatezza». Bisogna quindi capire in che modo la Magistratura valuterà le argomentazioni sopra riportate.

Nel frattempo, proseguono i lavori dei tavoli tecnici ministeriali che devono definire le norme di omologazione degli autovelox.