La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3634/2025 del 12.2.2025, ha stabilito che la pendenza di misure protettive o di una procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di fallimento. La Corte ha altresì ribadito che la nullità processuale deve essere eccepita tempestivamente e che la violazione del diritto di difesa sussiste solo in presenza di un concreto pregiudizio subito dalla parte.
*****
Fatto.
La Corte d’Appello, con sentenza n. 354/2023, ha rigettato il reclamo proposto contro la decisione del Tribunale che, il 14 luglio 2023, aveva dichiarato il fallimento di una società su istanza del pubblico ministero del 26 giugno 2019. La società ha presentato ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, la nullità della sentenza di fallimento per mancata conoscenza di documentazione decisiva acquisita successivamente alla decisione del tribunale e la violazione del diritto di difesa per il mancato rinvio dell’udienza.
Diritto.
La Corte di Cassazione ha esaminato due motivi di ricorso:
Nullità della sentenza per violazione dell’art. 15 l.fall. e del diritto di difesa: Questo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la nullità non era stata eccepita in sede di reclamo alla Corte d’Appello. La Corte ha sottolineato che i vizi processuali devono essere sollevati nei gradi precedenti del giudizio e non possono essere dedotti per la prima volta in Cassazione.
Violazione del diritto di difesa per il mancato rinvio dell’udienza: Questo motivo è stato ritenuto ammissibile ma infondato. La Cassazione ha rilevato che il provvedimento di revoca delle misure protettive era stato comunicato all’avvocato della società il 20 giugno 2023, un giorno prima dell’udienza, escludendo quindi la mancata conoscenza del provvedimento. Inoltre, la Corte ha affermato che non esiste un diritto assoluto del debitore al rinvio dell’udienza per consentire la conclusione di altre procedure concorsuali.
Principi.
1. Assenza di obbligo di rinvio per procedure concorsuali alternative: Il giudice della procedura fallimentare non è tenuto a concedere rinvii per permettere la conclusione di procedure concorsuali alternative, inclusa la composizione negoziata della crisi d’impresa.
2. Tempestività nell’eccezione di nullità processuale: La nullità processuale deve essere eccepita tempestivamente nei gradi di merito; non è ammissibile sollevarla per la prima volta in Cassazione.
3. Violazione del contraddittorio e nullità della sentenza: La violazione del principio del contraddittorio comporta la nullità della sentenza solo quando impedisce concretamente l’esercizio di un diritto difensivo rilevante.
4. Necessità di un pregiudizio concreto per la violazione del diritto di difesa: La tutela del diritto di difesa richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte; non è sufficiente l’astratta possibilità di un esercizio ulteriore del diritto di difesa.
La decisione.
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la pendenza di misure protettive o di una procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa non obbliga il giudice a rinviare l’udienza. La nullità processuale deve essere eccepita tempestivamente nei gradi di merito, e la violazione del diritto di difesa è configurabile solo in presenza di un concreto e attuale pregiudizio per la parte. Non è sufficiente un mero impedimento astratto o ipotetico all’esercizio delle attività difensive.