Cartella esattoriale non impugnabile per errori pregressi
Corte di Cassazione: limiti all’impugnazione oltre i termini di prescrizione di una cartella esattoriale con vizi di accertamento non contestati subito.

La cartella di pagamento non può essere contestata facendo riferimento ad errori relativi ad atti impositivi precedenti, ma solo in base a eventuali vizi che riguardano la cartella stessa. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025.
La Suprema Corte ritiene pertanto che un contribuente non possa far valere eventuali vizi riferiti a una debito a ruolo (ad esempio la presunta mancata notifica) se sono ormai scaduti i termini per l’impugnazione dell’avviso di accertamento sottostante alla cartella stessa.
Questo, perché non è legittimo far valere eventuali vizi di un accertamento impugnando la successiva cartella esattoriale invece dell’accertamento stesso.
I limiti della contestazione imposti dal diritto, per la Cassazione, riguardano la presenza di vizi relativi a un avviso di accertamento definitivo, come si legge nella sentenza:
Qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Lo scadere dei termini di contestazione produce il consolidamento del debito tributario e, di conseguenza, limita il diritto del contribuente all’impugnazione dei vizi inerenti alla cartella originaria.