Avvocati: praticantato legale anche all’estero

La Corte di giustizia UE ha ribadito il principio della libertà di circolazione anche nell’ambito del praticantato forense.

Apr 11, 2025 - 15:34
 0
Avvocati: praticantato legale anche all’estero

La pratica forense è valida anche se viene svolta presso un legale dello stesso Stato ma stabilito in un altro stato membro dell’Unione Europea. Con quest’affermazione, la Corte di giustizia UE ha ribadito il principio della libertà di circolazione anche nell’ambito del praticantato forense.

Secondo la sentenza C-807/23 emessa lo scorso 3 aprile, infatti, le restrizioni territoriali applicate dall’Austria rappresentano una violazione di quanto stabilito con l’art. 45 del TFUE.

La restrizione territoriale, infatti costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, in quanto i praticanti esercitano la loro attività come lavoratori subordinati retribuiti.

L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che impone lo svolgimento di una parte determinata di un praticantato – necessario per l’accesso alla professione di avvocato e nel corso del quale il praticante avvocato dispone di un certo potere di rappresentanza dinanzi agli organi giurisdizionali di tale Stato membro – presso un avvocato stabilito in detto Stato membro, escludendo che essa possa essere svolta presso un avvocato stabilito in un altro Stato membro, sebbene tale avvocato sia iscritto ad un ordine degli avvocati del primo Stato membro e le attività effettuate nell’ambito di tale praticantato riguardino il diritto di tale primo Stato membro […].

La Corte, inoltre, ha affermato che gli Stati possono introdurre restrizioni in autonomia solo se sono legittimate da motivi imperativi di interesse generale, sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità.