Ammissione al passivo al lordo o al netto dell’incasso dal garante?
La possibilità di insinuare al passivo del condebitore – nei cui confronti è disposta l’apertura del concorso – riconosciuta al creditore è insensibile ai pagamenti parziali successivi avvenuti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale. Il provvedimento oggi in commento, ottenuto nell’ambito di un giudizio seguito dallo Studio, affronta il tema dell’incasso di somme post apertura della […] L'articolo Ammissione al passivo al lordo o al netto dell’incasso dal garante? proviene da Iusletter.

La possibilità di insinuare al passivo del condebitore – nei cui confronti è disposta l’apertura del concorso – riconosciuta al creditore è insensibile ai pagamenti parziali successivi avvenuti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.
Il provvedimento oggi in commento, ottenuto nell’ambito di un giudizio seguito dallo Studio, affronta il tema dell’incasso di somme post apertura della liquidazione giudiziale proveniente da un coobbligato in solido.
Nel caso di specie, nell’ambito della verifica crediti, il Giudice Delegato aveva disposto l’esclusione parziale del credito della banca. Più in particolare, veniva escluso l’importo incassato quale anticipo ex art. 41 TUB da un’esecuzione immobiliare, alla luce dell’avvenuta aggiudicazione del compendio pignorato in danno dei garanti-terzi datori di ipoteca volontaria. Il pagamento avveniva a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale del debitore principale.
Con opposizione allo stato passivo la banca fondava la contestazione di illegittimità del provvedimento di parziale esclusione invocando l’applicazione dell’art. 160, primo comma CCII, secondo cui: “Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento”. Inoltre, ricordava come la circostanza relativa all’eventuale incasso di somme sia questione che attiene esclusivamente alla fase di riparto e non alla fase di verifica dei crediti.
Secondo il Tribunale, la linea discretiva per il creditore – rispetto alla possibilità di insinuare l’intero credito al passivo – è data dal momento in cui riceva un pagamento parziale da parte di uno dei coobbligati. Ciò secondo quanto disposto dall’art. 161 CCII, secondo cui: “Il creditore che, prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa”.
Pertanto, se l’incasso da parte di garanti di somme avviene dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, il creditore è legittimato ad insinuare al passivo della procedura l’integrale importo del credito vantato alla data del provvedimento di accertamento costitutivo dell’insolvenza.
Il Tribunale ha, dunque, accolto l’opposizione, ammettendo al passivo anche l’importo incassato dalla banca a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale. Naturalmente ha ricordato l’onere in capo al creditore di precisare il credito aggiornato in fase di riparto, al fine di evitare un arricchimento ingiustificato.
Peraltro, in caso di riparto in percentuale per i creditori, l’ammissione al lordo dell’incasso consentirà alla banca di beneficiare di una percentuale maggiore di soddisfacimento.
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