Sanzioni e conformità macchine: chiarimenti da INL e Regioni
![CDATA[L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, coerentemente con quanto sancito dall’accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022, hanno recentemente pubblicato una nota congiunta per fornire chiarimenti sulle modalità di applicazione delle sanzioni per violazione a precetti della stessa categoria omogenea e sulla conformità delle macchine antecedenti alla direttiva 89/392/CEE. Di cosa tratta La pubblicazione della nuova circolare, identificata con il protocollo n. 2668 del 18 marzo 2025, mira a uniformare l'applicazione della normativa e a fornire linee guida operative chiare per gli organi di vigilanza e altri soggetti coinvolti. In particolare, vengono chiariti molteplici dubbi di interpretazione della normativa riguardanti l’applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto dei requisiti dei luoghi di lavoro, la conformità delle macchine ed attrezzature immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996 e l’obbligo per le stesse del libretto d’uso e manutenzione. Applicazione delle sanzioni in caso di violazioni multiple Uno degli aspetti principali affrontati dalla nota riguarda la corretta applicazione delle sanzioni in caso di violazioni multiple di obblighi che rientrano nella stessa categoria omogenea di requisiti degli ambienti lavoro indicati nell’Allegato IV al D. Lgs. 81/2008. Come previsto dallo stesso decreto all’art. 68, comma 1, lett. B), la mancata conformità a più precetti che rientrano all’interno della stessa categoria omogenea, viene considerata come un’unica violazione. Viceversa, la violazione di più precetti riconducibili a diverse categorie omogenee darà luogo ad un concorso materiale di illeciti. Il concetto di “categoria omogenea” Alla luce di quanto sopra indicato, vengono fornite indicazioni anche riguardo alle modalità di individuazione dei precetti che rientrano nella stessa categoria omogenea. L’allegato IV suddivide già i requisiti dei luoghi di lavoro in varie classi, raggruppandoli sulla base di un criterio che mira a tutelare un aspetto specifico della sicurezza. Pertanto, tutti i requisiti inclusi in una stessa classe di riferimento vengono intesi come facenti parte della stessa categoria omogenea. In caso di ispezione, ad esempio, il riscontro del mancato rispetto della superficie minima di un locale e, allo stesso tempo, del suo volume, sarà considerato come unica un’unica violazione, in quanto sia cubatura che altezza rientrano nel punto 1.2 dell’allegato.Conformità delle Macchine Pre-89/392/CEE Un altro punto saliente riguarda la conformità delle macchine antecedenti alla Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. 459/1996, che stabilisce i requisiti di sicurezza per le attrezzature di lavoro. Tali macchinari possono continuare ad essere utilizzati, anche se immessi sul mercato prima del 1996 e privi di marcatura CE, purché rispettino le condizioni minime di sicurezza previste dalla normativa vigente. Per garantire ciò, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi connessi con il loro utilizzo e a mantenerne adeguate nel tempo le misure di sicurezza, ma non necessariamente deve essere presente un’attestazione di conformità da parte di un tecnico abilitato. L’attestazione garantirebbe la conformità? Così come la mancanza di attestazione non è un presupposto per accertare una violazione, l’eventuale presenza dell’attestazione non fornisce garanzia assoluta di conformità. L’attestazione rimane un valido supporto, ma è una valutazione effettuata in un determinato momento, che non tiene conto dell’usura e dell’effettivo uso della macchina. Il rispetto dei requisiti generali di sicurezza, dunque, è un aspetto la cui verifica viene demandata all’organo di vigilanza in sede di ispezione. E il libretto d’uso e manutenzione è sempre obbligatorio? La terza questione sui cui la circolare pone il focus è l’obbligo o meno del libretto d’uso e manutenzione per i macchinari immessi sul mercato prima della Direttiva Macchine, la quale ne ha introdotto l’obbligo. Neanche l’assenza del libretto d’uso e manutenzione, per tali macchine, costituisce di per sè una violazione. Ciò che è obbligatorio, in alternativa redazione integrale del libretto, è predisporre una procedura operativa per l’utilizzo in sicurezza e la manutenzione della macchina. Quello che conta, alla fine, è che la macchina sia sicura e che i lavoratori abbiano ricevuto informazioni chiare per un corretto utilizzo della stessa.]]

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, coerentemente con quanto sancito dall’accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022, hanno recentemente pubblicato una nota congiunta per fornire chiarimenti sulle modalità di applicazione delle sanzioni per violazione a precetti della stessa categoria omogenea e sulla conformità delle macchine antecedenti alla direttiva 89/392/CEE.
Di cosa tratta
La pubblicazione della nuova circolare, identificata con il protocollo n. 2668 del 18 marzo 2025, mira a uniformare l'applicazione della normativa e a fornire linee guida operative chiare per gli organi di vigilanza e altri soggetti coinvolti.
In particolare, vengono chiariti molteplici dubbi di interpretazione della normativa riguardanti l’applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto dei requisiti dei luoghi di lavoro, la conformità delle macchine ed attrezzature immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996 e l’obbligo per le stesse del libretto d’uso e manutenzione.
Applicazione delle sanzioni in caso di violazioni multiple
Uno degli aspetti principali affrontati dalla nota riguarda la corretta applicazione delle sanzioni in caso di violazioni multiple di obblighi che rientrano nella stessa categoria omogenea di requisiti degli ambienti lavoro indicati nell’Allegato IV al D. Lgs. 81/2008.
Come previsto dallo stesso decreto all’art. 68, comma 1, lett. B), la mancata conformità a più precetti che rientrano all’interno della stessa categoria omogenea, viene considerata come un’unica violazione. Viceversa, la violazione di più precetti riconducibili a diverse categorie omogenee darà luogo ad un concorso materiale di illeciti.
Il concetto di “categoria omogenea”
Alla luce di quanto sopra indicato, vengono fornite indicazioni anche riguardo alle modalità di individuazione dei precetti che rientrano nella stessa categoria omogenea. L’allegato IV suddivide già i requisiti dei luoghi di lavoro in varie classi, raggruppandoli sulla base di un criterio che mira a tutelare un aspetto specifico della sicurezza. Pertanto, tutti i requisiti inclusi in una stessa classe di riferimento vengono intesi come facenti parte della stessa categoria omogenea.
In caso di ispezione, ad esempio, il riscontro del mancato rispetto della superficie minima di un locale e, allo stesso tempo, del suo volume, sarà considerato come unica un’unica violazione, in quanto sia cubatura che altezza rientrano nel punto 1.2 dell’allegato.
Conformità delle Macchine Pre-89/392/CEE
Un altro punto saliente riguarda la conformità delle macchine antecedenti alla Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. 459/1996, che stabilisce i requisiti di sicurezza per le attrezzature di lavoro. Tali macchinari possono continuare ad essere utilizzati, anche se immessi sul mercato prima del 1996 e privi di marcatura CE, purché rispettino le condizioni minime di sicurezza previste dalla normativa vigente. Per garantire ciò, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi connessi con il loro utilizzo e a mantenerne adeguate nel tempo le misure di sicurezza, ma non necessariamente deve essere presente un’attestazione di conformità da parte di un tecnico abilitato.
L’attestazione garantirebbe la conformità?
Così come la mancanza di attestazione non è un presupposto per accertare una violazione, l’eventuale presenza dell’attestazione non fornisce garanzia assoluta di conformità. L’attestazione rimane un valido supporto, ma è una valutazione effettuata in un determinato momento, che non tiene conto dell’usura e dell’effettivo uso della macchina.
Il rispetto dei requisiti generali di sicurezza, dunque, è un aspetto la cui verifica viene demandata all’organo di vigilanza in sede di ispezione.
E il libretto d’uso e manutenzione è sempre obbligatorio?
La terza questione sui cui la circolare pone il focus è l’obbligo o meno del libretto d’uso e manutenzione per i macchinari immessi sul mercato prima della Direttiva Macchine, la quale ne ha introdotto l’obbligo.
Neanche l’assenza del libretto d’uso e manutenzione, per tali macchine, costituisce di per sè una violazione. Ciò che è obbligatorio, in alternativa redazione integrale del libretto, è predisporre una procedura operativa per l’utilizzo in sicurezza e la manutenzione della macchina.
Quello che conta, alla fine, è che la macchina sia sicura e che i lavoratori abbiano ricevuto informazioni chiare per un corretto utilizzo della stessa.]]