Regime impatriati: ancora chiarimenti su requisiti e vantaggi

L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sul regime fiscale impatriati: condizioni, periodi di residenza all'estero e benefici con figli minori.

Mar 3, 2025 - 10:53
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Regime impatriati: ancora chiarimenti su requisiti e vantaggi

Il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 209/2023, agevola il rientro dei cervelli con una tassazione agevolata, prevista per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024.

Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie chiarimenti su alcuni aspetti chiave di questo regime, rispondendo a specifici quesiti posti dai contribuenti, con gli interpelli n. 53 e n.55 del 28 febbraio.

Impatriati: periodo minimo di residenza estera

Uno dei punti focali riguarda la durata minima di residenza all’estero richiesta per accedere al regime agevolato, soprattutto quando il lavoratore torna a operare per lo stesso datore di lavoro. La normativa prevede che, in generale, il lavoratore non debba essere stato residente fiscalmente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento.

Tuttavia, se il datore di lavoro estero coincide con quello italiano, o appartiene allo stesso gruppo, il periodo minimo di residenza all’estero si estende a:

  • 6 anni, quando il lavoratore non ha precedentemente lavorato in Italia per lo stesso soggetto.
  • 7 anni, se il lavoratore ha già lavorato in Italia per lo stesso soggetto o per una società del medesimo gruppo prima del trasferimento all’estero.

La legge non specifica la tipologia di rapporto contrattuale intercorrente tra il lavoratore e il datore di lavoro estero. Pertanto, anche chi ha interrotto un rapporto di lavoro dipendente all’estero per intraprendere un’attività autonoma può beneficiare del regime agevolato, purché siano rispettati i requisiti temporali sopra indicati.

Riduzione base imponibile figli minori: benefici aggiuntivi

Un ulteriore vantaggio previsto dal regime riguarda la possibilità di ridurre la base imponibile al 40% in presenza di figli minori. Questo beneficio è applicabile a entrambi i genitori, a condizione che il figlio minore o adottivo risieda in Italia durante il periodo in cui il lavoratore beneficia del regime fiscale agevolato. Anche se il figlio diventa maggiorenne dopo il rientro in Italia, il beneficio fiscale rimane valido fino al termine del periodo agevolato.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che entrambi i genitori possono usufruire di questa riduzione, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa.