Prova della residenza estera per gli impatriati

L’agevolazione cd dei “lavoratori impatriati” e quella del “rientro dei cervelli” sono in molti casi legate tra loro. Questo in quanto i requisiti richiesti riguardano allo stesso modo queste agevolazioni. È il caso, ad esempio, della prova di residenza fiscale estera. Per entrambe le agevolazioni è richiesto che il soggetto possa dimostrare un certo periodo […] L'articolo Prova della residenza estera per gli impatriati proviene da Fiscomania.

Mag 12, 2025 - 23:03
 0
Prova della residenza estera per gli impatriati

L’agevolazione cd dei “lavoratori impatriati” e quella del “rientro dei cervelli” sono in molti casi legate tra loro. Questo in quanto i requisiti richiesti riguardano allo stesso modo queste agevolazioni. È il caso, ad esempio, della prova di residenza fiscale estera. Per entrambe le agevolazioni è richiesto che il soggetto possa dimostrare un certo periodo di permanenza all’estero tale da poter considerare estera la sua residenza fiscale.

Per i lavoratori impatriati si tratta, a seconda dei casi, di un periodo di 3, oppure 6 o 7 anni, mentre per docenti e ricercatori universitari questo periodo è di 2 anni (24 mesi).

Residenza fiscale estera nell’agevolazione impatriati

Per quanto riguarda l’agevolazione dei lavoratori impatriati, l’art. 5 co. 6 del D.Lgs. n. 209/23 stabilisce che ai fini della verifica del requisito della residenza estera pregressa, in relazione ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/23, i cittadini italiani si considerano residenti all’estero, alternativamente, se:

  • Hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
  • Sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

Successivamente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del TUIR, secondo il quale, l’iscrizione AIRE rappresenta una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia, che ammette prova contraria da parte del contribuente. Resta, comunque, valida la possibilità di verificare le condizioni di residenza fiscale estera in caso di provenienza da altro Stato che ha sottoscritto una Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia. In particolare, deve trovare riscontro almeno una delle tie breaker rules presenti nel art. 4.

Mancata iscrizione AIRE ammessa anche nelle versioni precedenti dell’agevolazione

In passato, l’iscrizione AIRE è sempre stata un requisito indispensabile per l’ottenimento delle agevolazioni legate al rientro in Italia. Tuttavia, il D.L. n. 34/19 ha modificato la situazione, permettendo ai soggetti espatriati, in possesso degli altri requisiti richiesti, di poter godere delle agevolazioni senza iscrizione AIRE. La norma citata ha, infatti, novellato il D.Lgs. n. 147/15, permettendo la verifica della residenza estera, anche senza iscrizione AIRE per i soggetti trasferiti in paese in convenzione.

Residenza fiscale estera per il regime del rientro dei cervelli

Il regime agevolato previsto per docenti e ricercatori previsto dall’articolo 44 del D.L. n. 78/10 prevede come requisito il mantenimento della residenza estera per 24 mesi. Anche in questo caso l’Amministrazione finanziaria ha previsto quanto segue (risposta ad interpello n. 207/E/19):

  • Anche senza cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), è ammesso ai benefici IRPEF ed IRAP il soggetto (ricercatore) che torna in Italia (nel caso come ricercatore universitario);
  • La mancata iscrizione AIRE non è di per se sufficiente ad escluderlo dall’agevolazione rientro dei cervelli;
  • Rimane a carico del soggetto impatriato la prova della residenza estera.

Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate è stato quello di un ricercatore italiano che rientra in Italia dopo cinque anni e mezzo trascorsi interamente all’estero. Il ricercatore non si è mai iscritto all’AIRE, nonostante abbia passato gli ultimi anni della sua vita fuori il Paese. Questo soggetto ha ravvisato di non iscriversi all’AIRE sia per motivi professionali che personali. Questo soggetto si chiede, quindi, se possa beneficiare del regime di vantaggio. Per quanto ritiene il ricercatore, i responsabili del Ufficio trattamento economico dell’Università lo avevano escluso dal regime fiscale di favore in quanto non si era mai cancellato dall’anagrafe della popolazione residente in Italia.

Secondo l’Agenzia spetta al contribuente la prova di dimostrare la residenza estera per i due anni di imposta precedenti. Così come previsto dalla Convezione contro le doppie imposizione siglata tra l’Italia e il Paese estero in cui ha lavorato. Sul punto, diventa fondamentale, entrare in possesso della certificazione di residenza fiscale che lo Stato estero dove il contribuente ha vissuto, può rilasciare ai sensi del paragrafo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia.

La normativa di riferimento

In questo caso, come detto, si fa riferimento all’articolo 44 del D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10). Norma che incentiva attraverso una agevolazione ai fini IRPEF ed IRAP ricercatori e docenti residenti all’estero ad esercitare l’attività in Italia. In particolare, l’articolo 44 dispone che:

L’agevolazione spetta a decorrere dal periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre periodi d’imposta successivi. Le condizioni per accedere alle agevolazioni, chiarite anche da vari documenti di prassi (Risoluzione n. 146/E/2017, Circolare n 17/E/ 2017 e Circolare n 4/E/2011), sono:

  • Il possesso di un titolo di studio universitario o ad esso equiparato;
  • Residenza non occasionale all’estero;
  • Lo svolgimento di documentata attività di ricerca o docenza all’estero per almeno due anni continuativi;
  • Acquisizione della residenza fiscale in Italia per tutto il periodo in cui si fruisce dell’agevolazione.

La nozione di residenza fiscale

Con riferimento alla nozione di “residenza fiscale”, l’Agenzia ricorda le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 2, del TUIR. Secondo questa norma sono considerati fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile):

  • Sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
  • Hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi dell’articolo 43 del codice civile;
  • Hanno nel territorio dello Stato il domicilio, inteso come luogo in cui si sviluppano i principali collegamenti di natura personale e familiare;
  • Presenza fisica in Italia (considerando anche le frazioni di giorno).

L’Agenzia, nel formulare il parere, ricorda che l’articolo 5, comma 4, lettera b) del DL n 34/19, ha introdotto, al citato articolo 44, il comma 3-quater, nel quale si legge:

Prova della residenza estera per impatriati e ricercatori

L’aspetto importante che riguarda i lavoratori impatriati e ricercatori e docenti che rientrano in Italia, senza iscrizione AIRE è la prova della residenza estera. Sostanzialmente, l’Agenzia delle Entrate ammette l’applicazione dell’agevolazione legata al rientro in Italia a patto di provare la propria residenza estera. Condizione necessaria è quella di impatriare in Italia da Paese con cui è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni. In questo caso, la mancata iscrizione AIRE nel periodo di espatrio può essere superata mostrando la documentazione (prova) della propria residenza estera ai fini convenzionali.

Si tratta di una prova documentale che consiste in documenti nominativi che possono dimostrare la propria presenza fuori dall’Italia in modo stabile e continuativo. Contemporaneamente si deve anche documentare il centro dei propri interessi familiari ed economici si trova fuori dall’Italia. Tutto questo può essere dimostrato solo attraverso la costruzione di un fascicolo documentale in grado di passare i controlli dell’Agenzia. Per questo motivo, ti consiglio di arrivare preparato ed affidarti ad un consulente esperto in questo ambito.

L’aspetto su cui concentrare l’attenzione è che la verifica dei requisiti dell’agevolazione da parte dell’Amministrazione finanziaria avviene spesso dopo molto tempo rispetto al momento in cui il contribuente presenta l’autocertificazione. Per questo motivo, tale agevolazione, presenta importanti profili di rischio che devono essere attentamente ponderati e valutati dal contribuente richiedente. Inoltre, assume particolare importanza la presenza della certificazione di residenza estera rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato estero di espatrio ex paragrafo 4, della Convenzione con l’Italia.

Consulenza fiscale online regime impatriati e rientro dei cervelli

Se leggendo questo articolo ti sei reso conto che potresti rientrare nella disciplina dei lavoratori impatriati allora non perdere questa occasione. Se lo desideri posso esserti di aiuto per approfondire i chiarimenti di prassi esistenti e la normativa in vigore.

Non esitare, contattami! Compila il seguente modulo di contatto per ricevere una consulenza sulla disciplina dei lavoratori impatriati, in grado di approfondire i seguenti punti:

  • Normativa;
  • Problematiche e aspetti ancora non chiari;
  • Adempimenti per il contribuente richiedente;
  • Aspetti legati alla residenza fiscale nell’anno di rientro in Italia;
  • Aspetti legati alla tassazione di redditi di fonte estera;
  • Aspetti legati alla disciplina sul monitoraggio fiscale.
  • Aspetti connessi all’agevolazione (previdenza, immobili, etc).

L'articolo Prova della residenza estera per gli impatriati proviene da Fiscomania.