Piano di ammortamento alla francese: anatocismo, questo sconosciuto
La Corte d’Appello di L’Aquila si è occupata di una tematica sempre dibattuta, ossia quella del presunto fenomeno anatocistico legato al piano di ammortamento alla francese, escludendolo in radice. I giudici hanno osservato che, in sede di operazioni peritali svolte in primo grado, il consulente aveva rilevato nel piano di ammortamento del mutuo l’applicazione della […] L'articolo Piano di ammortamento alla francese: anatocismo, questo sconosciuto proviene da Iusletter.

La Corte d’Appello di L’Aquila si è occupata di una tematica sempre dibattuta, ossia quella del presunto fenomeno anatocistico legato al piano di ammortamento alla francese, escludendolo in radice.
I giudici hanno osservato che, in sede di operazioni peritali svolte in primo grado, il consulente aveva rilevato nel piano di ammortamento del mutuo l’applicazione della capitalizzazione composta dai tassi non equivalenti, individuando così un fenomeno anatocistico.
Tuttavia, condividendo le difese della Banca convenuta, la Corte ha evidenziato che il rapporto oggetto di causa era un mutuo con ammortamento “alla francese”, da ritenere noto al mutuatario perché scelto all’atto della sottoscrizione del contratto, nel quale erano specificati in modo chiaro ed evidente l’inizio del piano di ammortamento della somma concessa a prestito, la relativa durata ed il metodo della restituzione della somma finanziata, nonché il tasso determinato su base annua con riferimento all’Euribor con durata 3 mesi.
Ora, sulla base di tale premessa, “occorre affermare come nella fattispecie in esame non possa essere ravvisata alcuna capitalizzazione a seguito del pagamento infrannuale, in quanto la struttura e la natura proprie del tipo di contratto in essere nonché il tipo e metodo di rimborso prescelto in fase di stipula del rapporto escludono qualsivoglia fenomeno anatocistico (…). Al riguardo, costituisce un orientamento granitico in giurisprudenza quello secondo cui la caratteristica del metodo di ammortamento alla francese non sia quella di operare una illecita capitalizzazione composta degli interessi bensì di prevedere una diversa costruzione delle rate costanti, privilegiando nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, interessi che peraltro vengono calcolati sulla quota capitale residua per il periodo di riferimento della rata, ma senza capitalizzare gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Infatti, ciascuna rata comprende il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui si riferisce, laddove gli interessi inglobati nelle rate successive vengono calcolati solo sulla quota di capitale residua, ovvero il capitale originario dato a mutuo detratta la somma versata con la rata precedente”
Pertanto, secondo i giudici di secondo grado, dalla circostanza per cui il piano di ammortamento alla francese non determina alcun fenomeno anatocistico, discende che non può sussistere alcuna discordanza tra il tasso pattuito e convenuto e quello effettivamente praticato ovvero la presunta indeterminatezza dello stesso, atteso che nel mutuo viene sviluppato un piano di rimborso concordato fra le parti. Al riguardo, viene richiamata la ormai nota sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 15130/2024, secondo cui il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia del piano di ammortamento alla francese non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi.
Inoltre, nell’ambito di un rapporto di mutuo con ammortamento alla francese, non rileva neppure ai fini della determinatezza e legittimità del rapporto l’eventuale convenienza del contratto, in quanto tale aspetto è rimesso all’autonomia negoziale delle parti.
In conclusione, dunque, la Corte d’Appello ha ritenuto viziata la CTU svolta in primo grado, per la presenza di un evidente errore commesso nella fase di impostazione e nella metodologia utilizzata, mentre ha riscontrato nel contratto di mutuo tutti gli elementi essenziali del rapporto. Per l’effetto, ha escluso qualsiasi fenomeno anatocistico, così come profili di indeterminatezza del rapporto, confermando il saldo debitore del mutuo.
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