Opposizione in corso ed esecuzione conclusa: quali effetti?
“La circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d’interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo anche attraverso l’opposizione […] L'articolo Opposizione in corso ed esecuzione conclusa: quali effetti? proviene da Iusletter.

“La circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d’interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo anche attraverso l’opposizione agli atti esecutivi”.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza in commento, con la quale si è esclusa la possibilità di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione ad opposizioni ancora pendenti per effetto della sopravvenuta conclusione della procedura esecutiva.
Il caso di specie trae origine da un’opposizione all’esecuzione promossa dinanzi al Tribunale di Nola nell’ambito di due procedure esecutive riunite, con la quale veniva eccepita dal debitore la nullità del mutuo di scopo azionato, l’illiceità nella valutazione del merito creditizio delle garanzie e l’illegittimità del tasso di interesse e delle ulteriori condizioni del mutuo.
Il Tribunale di Nola, ritenendo infondate le eccezioni sollevate dal debitore, respingeva in via cautelare l’istanza di sospensione della procedura, ordinandone la prosecuzione. Veniva, quindi, introdotta la fase di merito del giudizio di opposizione che si concludeva, poi, con una declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla sua prosecuzione, attesa l’intervenuta distribuzione, nel frattempo, in entrambe le procedure esecutive.
Avverso tale pronuncia, il debitore ricorreva per Cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione di norme costituzionali e codicistiche.
La Suprema Corte adita, investita di tale questione, ha colto l’occasione per rimarcare il principio, già più volte affermato in giurisprudenza, secondo cui la chiusura della procedura esecutiva non implica automaticamente la cessazione della materia del contendere nelle opposizioni ancora in corso. Infatti, qualora una parte intraprenda un’azione volta a determinare l’arresto definitivo della procedura o, piuttosto, la necessità di rinnovare uno o più atti del processo, l’interesse alla decisione permane poiché solo in tal modo la stessa può ottenere un’adeguata tutela della propria posizione soggettiva.
Infatti, a parere della Suprema Corte, se dalla conclusione di una procedura esecutiva, giunta alla fase della distribuzione, dovesse derivare automaticamente l’inutilità di eventuali opposizioni avanzate dalle parti, si avrebbe in tal modo la negazione del diritto all’azione costituzionalmente garantito. Inoltre, in tal caso, il giudice dell’esecuzione risulterebbe investito di un’autorità superiore rispetto al giudice della cognizione, in quanto l’esito del giudizio di merito finirebbe per dipendere dall’intervenuta sospensione, o meno, della procedura esecutiva.
Ed anzi, a parere della Corte, l’eventuale accoglimento dell’opposizione potrebbe comportare la riapertura del processo esecutivo già definito, proprio allorquando sia riconosciuto che l’atto oggetto di opposizione non solo era viziato ma che la sua nullità ha determinato uno sviluppo anomalo e viziato del processo esecutivo e, dunque, una sua illegittima conclusione.
Pertanto, sulla base di quanto sopra detto, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il primo motivo di doglianza, ritenendo assorbiti i restanti e cassando la sentenza impugnata, con rinvio dinanzi al Tribunale di Nola per la decisione sul merito e sulle spese di lite.
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