Omologa del concordato minore con finanza esterna: profili di ammissibilità e criticità risolte nella sentenza del Tribunale di Avellino.

Nota a Trib. Avellino, Sez. I, 28 febbraio 2025. Segnalazione a cura dell’Avv. Claudio Liguori. di Monica Mandico Mandico & Partners La sentenza del Tribunale di Avellino del 28 febbraio 2025, pronunciata dal Giudice Pasquale Russolillo, ha omologato una proposta di concordato minore basata esclusivamente su finanza esterna. La decisione affronta importanti tematiche relative alla […]

Mar 4, 2025 - 17:27
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Omologa del concordato minore con finanza esterna: profili di ammissibilità e criticità risolte nella sentenza del Tribunale di Avellino.

Nota a Trib. Avellino, Sez. I, 28 febbraio 2025.

Segnalazione a cura dell'Avv. Claudio Liguori.

di Monica Mandico

Mandico & Partners
La sentenza del Tribunale di Avellino del 28 febbraio 2025, pronunciata dal Giudice Pasquale Russolillo, ha omologato una proposta di concordato minore basata esclusivamente su finanza esterna. La decisione affronta importanti tematiche relative alla distribuzione delle risorse ai creditori privilegiati e chirografari, confermando la possibilità di un concordato liquidatorio anche in assenza di attivo patrimoniale del debitore. La sentenza evidenzia la rilevanza della finanza esterna nella soddisfazione dei creditori e sancisce la legittimità di modifiche migliorative alla proposta concordataria anche successivamente al voto dei creditori, purché non peggiorative.
 
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La sentenza si segnala per i seguenti principi:
 
  1. Ammissibilità del concordato minore con finanza esterna: La sentenza conferma che il concordato minore può essere basato esclusivamente su finanza esterna, purché questa mantenga il carattere di “neutralità” (art. 84 co. 4 CCII), ossia sia destinata direttamente alla soddisfazione dei creditori senza entrare nel patrimonio del debitore.
     
  2. Distribuzione delle risorse esterne: La finanza esterna può essere distribuita anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 c.c., consentendo il pagamento dei creditori senza rispettare necessariamente l’ordine dei privilegi, a condizione che non vi siano beni del debitore nel patrimonio destinato alla liquidazione (Cass. 8 giugno 2012, n. 9373).
     
  3. Modifiche migliorative della proposta: È ammessa la possibilità di modificare in senso migliorativo la proposta di concordato minore anche dopo il voto dei creditori, purché tali modifiche non incidano negativamente sulle condizioni già approvate (Trib. Larino, 15/12/2024).
     
  4. Soddisfazione dei creditori chirografari: Anche nel caso di concordato liquidatorio con finanza terza, deve essere garantita una soddisfazione non irrisoria ai creditori chirografari, in conformità con l’art. 74 co. 3 CCII e la giurisprudenza consolidata (Cass. 26 settembre 2022, n. 28013).

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