Le slide ministeriali sui Bonus giovani e donne

![CDATA[Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, ha diffuso le slide che riepilogano i contenuti dei decreti attuativi, pubblicati nella sezione “pubblicità legale” lo scorso 9 maggio, relativi ai Bonus giovani e donne di cui agli artt. 22 e 23 del DL 60/2024. Riguardo al Bonus giovani, che consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ad esclusione dei premi e contributi INAIL per 24 mesi, le slide ricordano che, se l’assunzione riguarda persone mai impiegate a tempo indeterminato e sotto i 35 anni di età al momento dell’assunzione o della trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, ovunque residenti, il periodo di applicazione del beneficio (massimo 500 euro al mese) va dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Mentre se le persone sono occupate in una delle regioni dell’area ZES, l’esonero (massimo 650 euro al mese) decorrere dalla data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e fino al 31 dicembre 2025, esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso all’avvio della procedura Inps. In merito alle condizioni, se l’assunzione si riferisce all’area Zes, oltre a quelle generiche previste per i soggetti ovunque residenti, viene richiesto che l’efficacia delle disposizioni sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e che l’invio della comunicazione telematica all’INPS con la richiesta di accesso al beneficio previsto debba avvenire prima dell’assunzione. Il rapporto di lavoro deve poi essere instaurato entro 10 giorni dall’accoglimento della domanda (termine perentorio). Le slide dedicate al Bonus donne,  ricordano che per fruire del beneficio (per 24 mesi), consistente nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ad esclusione dei premi e contributi INAIL (massimo 650 euro al mese), l’assunzione delle donne prive di un impiego regolarmente retribuito da 2 anni, ovunque residenti, deve avvenire dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Invece, l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da 6 mesi, residenti nelle regioni ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) deve avvenire a decorrere dalla data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e fino al 31 dicembre 2025, esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso all’avvio della procedura Inps. Anche in questo caso il beneficio ha una durata di 24 mesi. Infine, l’assunzione di donne occupate nelle professioni o settori ad alta disparità occupazionale di genere, individuati ogni anno con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze deve sempre avvenire dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, ma in questo caso la durata del beneficio è di 12 mesi. Riguardo alle condizioni, oltre è quelle generiche previste per fruire degli incentivi, per beneficiare del Bonus donne è richiesto anche l’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nell’anno precedente. Anche per il Bonus donne, se l’occupazione della lavoratrice avviene in area Zes si prevede che l’efficacia delle disposizioni sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e che l’invio della comunicazione telematica all’INPS con la richiesta di accesso al beneficio previsto debba avvenire prima dell’assunzione. Il rapporto di lavoro deve poi essere instaurato entro 10 giorni dall’accoglimento della domanda (termine perentorio).  ]]

Mag 12, 2025 - 23:05
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Le slide ministeriali sui Bonus giovani e donne
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Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, ha diffuso le slide che riepilogano i contenuti dei decreti attuativi, pubblicati nella sezione “pubblicità legale” lo scorso 9 maggio, relativi ai Bonus giovani e donne di cui agli artt. 22 e 23 del DL 60/2024.

Riguardo al Bonus giovani, che consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ad esclusione dei premi e contributi INAIL per 24 mesi, le slide ricordano che, se l’assunzione riguarda persone mai impiegate a tempo indeterminato e sotto i 35 anni di età al momento dell’assunzione o della trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, ovunque residenti, il periodo di applicazione del beneficio (massimo 500 euro al mese) va dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Mentre se le persone sono occupate in una delle regioni dell’area ZES, l’esonero (massimo 650 euro al mese) decorrere dalla data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e fino al 31 dicembre 2025, esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso all’avvio della procedura Inps.

In merito alle condizioni, se l’assunzione si riferisce all’area Zes, oltre a quelle generiche previste per i soggetti ovunque residenti, viene richiesto che l’efficacia delle disposizioni sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e che l’invio della comunicazione telematica all’INPS con la richiesta di accesso al beneficio previsto debba avvenire prima dell’assunzione. Il rapporto di lavoro deve poi essere instaurato entro 10 giorni dall’accoglimento della domanda (termine perentorio).

Le slide dedicate al Bonus donne,  ricordano che per fruire del beneficio (per 24 mesi), consistente nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ad esclusione dei premi e contributi INAIL (massimo 650 euro al mese), l’assunzione delle donne prive di un impiego regolarmente retribuito da 2 anni, ovunque residenti, deve avvenire dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Invece, l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da 6 mesi, residenti nelle regioni ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) deve avvenire a decorrere dalla data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e fino al 31 dicembre 2025, esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso all’avvio della procedura Inps. Anche in questo caso il beneficio ha una durata di 24 mesi.

Infine, l’assunzione di donne occupate nelle professioni o settori ad alta disparità occupazionale di genere, individuati ogni anno con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze deve sempre avvenire dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, ma in questo caso la durata del beneficio è di 12 mesi.

Riguardo alle condizioni, oltre è quelle generiche previste per fruire degli incentivi, per beneficiare del Bonus donne è richiesto anche l’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nell’anno precedente.

Anche per il Bonus donne, se l’occupazione della lavoratrice avviene in area Zes si prevede che l’efficacia delle disposizioni sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e che l’invio della comunicazione telematica all’INPS con la richiesta di accesso al beneficio previsto debba avvenire prima dell’assunzione. Il rapporto di lavoro deve poi essere instaurato entro 10 giorni dall’accoglimento della domanda (termine perentorio).

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