Illegittimo il licenziamento sulla base di dati raccolti in modo illecito

![CDATA[E’ illegittimo il licenziamento disposto sulla base di prove tratte dalla videosorveglianza raccolte in modo illecito.La Cassazione con la sentenza 10822 del 24 aprile 2025 ha stabilito che la raccolta di immagini da una videosorveglianza di tipo difensivo rivolta cioè a tutto il personale è illecita se non è seguita da un’adeguata informazione sulle modalità d'uso e gli strumenti di effettuazione dei controlli ai lavoratori raggiunti dal provvedimento di recesso.L’uso degli strumenti di controllo a distanza, anche se correttamente installati, ai sensi dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori deve essere portata a conoscenza dei diretti interessati nel rispetto della disciplina sulla privacy.L’art.4 citato ammette i controlli a distanza, tra cui l’uso di telecamere per la tutela del patrimonio aziendale, e per il quale aveva avuto l’autorizzazione dell’ispettorato competente.Il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della datrice di lavoro circa la dimostrazione degli addebiti idonei ad integrare la giusta causa di recesso rende illegittimo il recesso e porta a confermare la sentenza della Corte do appello che aveva reintegrato la lavoratrice nel posto di lavoro.La dispositivo non si è in grado di risalire alle motivazioni della Corte di appello, confermate dalla Cassazione con la sentenza in questione, circa i motivi dell’applicazione della tutela reale piena, che presupporrebbe, nel caso specifico, la dichiarazione di nullità del licenziamento per violazione ad una norma di legge cioè dell’art. 4 della legge 300/1970.]]

Mag 12, 2025 - 23:05
 0
Illegittimo il licenziamento sulla base di dati raccolti in modo illecito
![CDATA[

E’ illegittimo il licenziamento disposto sulla base di prove tratte dalla videosorveglianza raccolte in modo illecito.La Cassazione con la sentenza 10822 del 24 aprile 2025 ha stabilito che la raccolta di immagini da una videosorveglianza di tipo difensivo rivolta cioè a tutto il personale è illecita se non è seguita da un’adeguata informazione sulle modalità d'uso e gli strumenti di effettuazione dei controlli ai lavoratori raggiunti dal provvedimento di recesso.L’uso degli strumenti di controllo a distanza, anche se correttamente installati, ai sensi dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori deve essere portata a conoscenza dei diretti interessati nel rispetto della disciplina sulla privacy.L’art.4 citato ammette i controlli a distanza, tra cui l’uso di telecamere per la tutela del patrimonio aziendale, e per il quale aveva avuto l’autorizzazione dell’ispettorato competente.Il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della datrice di lavoro circa la dimostrazione degli addebiti idonei ad integrare la giusta causa di recesso rende illegittimo il recesso e porta a confermare la sentenza della Corte do appello che aveva reintegrato la lavoratrice nel posto di lavoro.La dispositivo non si è in grado di risalire alle motivazioni della Corte di appello, confermate dalla Cassazione con la sentenza in questione, circa i motivi dell’applicazione della tutela reale piena, che presupporrebbe, nel caso specifico, la dichiarazione di nullità del licenziamento per violazione ad una norma di legge cioè dell’art. 4 della legge 300/1970.]]