Elenco convenzioni contro le doppie imposizioni Italia

L’Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non, Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Le stesse stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito. Tali Accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la […] L'articolo Elenco convenzioni contro le doppie imposizioni Italia proviene da Fiscomania.

Feb 18, 2025 - 14:41
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Elenco convenzioni contro le doppie imposizioni Italia

L’Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non, Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Le stesse stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito.

Tali Accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure talvolta la tassazione esclusiva da parte di uno Stato. Gli accordi internazionali contro le doppie imposizioni sono molto importanti sotto alcuni profili:

  • L’identificazione della residenza fiscale di persone fisiche ed enti societari;
  • I criteri di territorialità dei redditi di fonte estera percepiti da parte di un soggetto residente in uno dei due stati contraenti;
  • I metodi utilizzati per l’eliminazione della doppia imposizione giuridica/economica (principalmente metodo dell’esenzione o del credito di imposta);
  • La possibilità di instaurare ruling internazionali per la risoluzione di problematiche fiscali specifiche che non trovano immediata soluzione.

Che cosa sono e a cosa servono le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni?

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni internazionali rappresentano il risultato di un accordo tra due Stati per regolamentare la potestà impositiva tra due Stati, che spesso è concorrente.

Solitamente questi accordi bilaterali sono predisposti sulla base di un determinato modello di Convenzione elaborato dall’OCSE (o dall’ONU). Si tratta di modelli, periodicamente aggiornati, a cui l’Italia (ma anche gli altri Stati) fanno riferimento per disciplinare i propri accordi di natura fiscale con Stati comunitari ed extracomunitari.

Questi accordi possono riguardare le imposte sul reddito e, talvolta, alcuni elementi del patrimonio. Oltre a disciplinare la cooperazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti, queste disposizioni hanno il dichiarato obiettivo di evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale eliminando le fattispecie di doppia esenzione internazionale.

La funzione degli accordi contro le doppie imposizioni è di evitare la doppia imposizione in senso giuridico ovvero quella che riguarda uno stesso soggetto per uno stesso reddito in due Stati diversi. Diverso è il caso della doppia imposizione in senso economico che coinvolge, invece, uno stesso reddito o patrimonio di due differenti soggetti.

Prevenire elusione o evasione fiscale

Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. Su questi punti, in particolare si ispira l’OCSE, ma anche il modello di Convenzione elaborato dall’ONU. Il progetto BEPS, elaborato dall’OCSE, infatti, mira proprio alla riduzione delle fattispecie di possibili treaty shopping, ovvero di abuso nell’utilizzo dei trattati internazionali.

Da un punto di vista giuridico, in Italia, gli accordi per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell’ordinamento giuridico al termine di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato. La Convenzione entra in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra i Paesi contraenti. La conferma dell’avvenuto scambio degli strumenti di ratifica è resa nota attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per dare attuazione alle disposizioni convenzionali per evitare le doppie imposizioni, i Paesi contraenti possono stipulare accordi di natura amministrativa volti a favorire lo scambio di informazioni e/o l’effettuazione di verifiche simultanee.

Convenzioni in vigore con l’Italia nel 2025

Di seguito puoi trovare l’elenco delle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dal governo Italiano. Si tratta di trattati bilaterali internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti. La lettura di questi accordi è spesso non semplice, ma soprattutto non intuitiva per i “non addetti ai lavori“.

Per questo motivo è di ausilio la lettura dell’apposito commentario pubblicato dall’OCSE, che ha l’obiettivo di chiarire l’applicazione di questi accordi. In alternativa, è consigliabile rivolgersi ad un professionista esperto su queste tematiche. In calce a questa pagina trovi i riferimenti per poterci contattare per una consulenza personalizzata sulla tua situazione personale.

(1) La Convenzione stipulata con la ex Jugoslavia si applica attualmente ai seguenti Paesi: Bosnia Herzegovina, Serbia e Montenegro.
La Convenzione stipulata con l’ex Unione Sovietica si applica attualmente ai seguenti Paesi: Kirghizistan e Tagikistan.

(2) Cina – Gazzetta Ufficiale la legge 18 novembre 2024, n. 182 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

Per approfondire: Modello OCSE convenzione contro le doppie imposizioni.

Consulenza fiscalità internazionale

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

Fonti

  • Finanze.it
  • MEF.
  • OCSE

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