Ascensore autonomo in condominio: requisiti e detrazione
Detrazioni fiscali per interventi autonomi di abbattimento barriere architettoniche nei condomini anche in mancanza di delibera dell’assemblea.

Le detrazioni fiscali per gli interventi effettuati in caso di ristrutturazioni edilizie spettano anche per i lavori effettuati con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche, ad esempio installando ascensori e/o montacarichi (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir).
A beneficiare della detrazione IRPEF può essere anche il singolo condomino che sostenga per intero le spese per l’installazione di un ascensore in un condominio, anche se i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea.
Per fruire del beneficio fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche è necessaria non tanto la delibera dell’assemblea quanto l’autorizzazione del Comune.
- Nel caso di lavori di cui beneficiano tutti i condomini (ad esempio un ascensore condiviso da tutti), la detrazione dall’IRPEF riguarda solo la parte di spesa riferibile alla quota imputabile al condomino, sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale, come precisato nella Risoluzione n. 264/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate che ha analizzato un caso analogo a quello in esame.
- Se necessario e utilizzabile da un solo condomino (ad esempio un montascale in ausilio alla sua disabilità), che ha sostenuto integralmente la spesa, allora è riconoscibile il beneficio fiscale sull’intera cifra.
Fino al 31 dicembre 2025 si può applicare anche il Bonus barriere architettoniche al 75% su un tetto di spesa da 30mila a 50mila euro (e ripartizione in 5 quote annuali), ma con delibera condominiale approvata dalla maggioranza dell’assemblea pari ad almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.