730 precompilato 2025, da quando è disponibile online, come redigerlo e che cosa si può detrarre?

Il nuovo modello deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle Entrate, al Caf, al professionista oppure al sostituto d’imposta

Mar 19, 2025 - 13:16
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730 precompilato 2025, da quando è disponibile online, come redigerlo e che cosa si può detrarre?

Il nuovo modello 730/2025 (riferito all’anno 2024) sarà disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile e deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle Entrate, al Caf, al professionista oppure al sostituto d’imposta. Il contribuente non è obbligato ad utilizzarlo, visto che può utilizzare anche il modello ordinario. Ecco che cosa sapere.

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Chi deve compilare il 730?

Possono presentare il modello 730 i contribuenti che nel 2024 hanno percepito:

  • Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto);
  • Redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • Redditi di capitale;
  • Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • Redditi diversi (per esempio redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni);
  • Redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Viceversa, lo può modificare o integrare. Il contribuente può anche aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata. Una volta accettato o modificato, il 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite l’applicazione web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Quali novità nel 730/2025?

Come segnalato nella circolare del 14 gennaio, ci sono alcune importanti novità che interesseranno l’adempimento dichiarativo, come la revisione Irpef, che dal periodo d’imposta 2024 segue la struttura a tre aliquote e scaglioni, e le detrazioni sui redditi da lavoro dipendente. Non mancano anche le novità in materia di bonus edilizi utili: il Superbonus al 70% per le spese sostenute nel 2024, con detrazione da utilizzare obbligatoriamente in dieci anni
Il bonus mobili e grandi elettrodomestici, che fissa un limite di spesa a 5mila euro e poi rientrano anche il sismabonus e il bonus barriere, per le spese sostenute nel 2024 per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Che cosa si può detrarre con il 730?

Tra le spese detraibili ci sono anche:

  • I versamenti Inps effettuati nel corso del 2024 (per i quali è necessario aver conservato le relative ricevute);
  • L’assicurazione sulla vita o infortuni come i costi sostenuti per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte od invalidità, quelle che hanno come oggetto il rischio di non autosufficienza, i fondi pensione, la polizza casalinghe Inail versati nel 2024;
  • I premi delle assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi;
  • Gli eventuali oneri sostenuti per la pensione che servono a coprire i periodi non coperti dalla contribuzione.

I contribuenti possono anche portare in detrazione le spese mediche – che devono superare almeno i 129,11 euro nel corso del 2024. In questo caso è possibile ottenere l’agevolazione per:

  • Ticket per le visite e gli esami effettuati all’interno degli ospedali;
  • Spese odontoiatriche;
  • Spese sostenute per acquistare occhiali, lenti, prodotti ortopedici e protesi previa prescrizione medica e relativa fattura, quietanza o ricevuta nominativa;
  • Costi per i mezzi necessari alla deambulazione delle persone che abbiano delle difficoltà motorie;
  • Farmaci acquistati con ricetta medica, per i quali è necessario essere in possesso dello scontrino fiscale;
  • Compensi che sono stati erogati al personale paramedico per l’assistenza specifica;
  • Costi che vengono sostenuti per i servizi di interpretariato per le persone che sono riconosciute sordomute;
  • Spese che sono state sostenute a favore delle persone che sono affette da disturbo specifico dell’apprendimento.

Tra le spese sostenute per l’istruzione rientrano:

  • Tasse versate per la scuola dell’infanzia, per i bambini con un’età compresa tra i 3 ed i 5 anni;
  • Le tasse versate per frequentare gli istituti di istruzione secondaria – come licei e scuole professionali – che si riferiscono ad istituti pubblici e privati, italiani o stranieri;
  • Le tasse universitarie:
  • Il riscatto degli anni di laurea per i familiari che risultano essere fiscalmente a carico;
  • Le rette per frequentare gli asili nido;
  • Le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni che frequentano i conservatori musicali e gli istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Nel novero delle spese che sono detraibili o deducibili direttamente dal Modello 730/2025 rientrano anche:

  • I costi sostenuti per acquistare degli abbonamenti al trasporto pubblico;
  • Le spese per le attività sportive praticate dai ragazzi;
  • Le erogazioni effettuate a favore di enti, associazioni onlus, sportive e dilettantistiche, istituzioni religiose riconosciute, a sostegno della cultura Bonus Art;
  • L’assegno che viene corrisposto periodicamente al coniuge, con l’esclusione della quota di mantenimento dei figli;
  • I contributi che vengono versati nel corso dell’anno a favore di domestici, addetti ai servizi familiari e personali, colf per i familiari non autosufficienti;
  • Spese funebri;
  • Le spese veterinarie che sono state sostenute per gli animali domestici;
  • Canoni di locazione per i giovani fino a 31 anni non compiuti per immobili da destinare a propria residenza.