Sulla legittimità della segnalazione in EURISC.

Trib. Lecce, Sez. I, 11 marzo 2025, n. 777. Massima redazionale Nel caso di specie, l’attore esponeva che, per esigenze connesse allo svolgimento della propria attività professionale, aveva acceso un conto corrente bancario; avendo utilizzato tutto il fido concessogli dall’Istituto bancario e risultando insolvente, aveva raggiunto un accordo transattivo, per la restituzione delle somme dovute, […]

Mar 12, 2025 - 19:11
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Sulla legittimità della segnalazione in EURISC.

Trib. Lecce, Sez. I, 11 marzo 2025, n. 777.

Massima redazionale

Nel caso di specie, l’attore esponeva che, per esigenze connesse allo svolgimento della propria attività professionale, aveva acceso un conto corrente bancario; avendo utilizzato tutto il fido concessogli dall’Istituto bancario e risultando insolvente, aveva raggiunto un accordo transattivo, per la restituzione delle somme dovute, e aveva definito transattivamente la propria posizione debitoria con conseguente rilascio di apposita quietanza liberatoria;  che a seguito dei rifiuti oppostigli da diversi Istituti finanziari, a fronte di richieste di finanziamento, aveva scoperto, la presenza di segnalazioni, imputabili alla Banca convenuta. Aveva chiesto, da ultimo, l’immediata cancellazione del proprio nominativo dalle cd. banche dati dei cattivi pagatori.

L’Istituto, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda attorea, deducendo come non risultasse alcuna segnalazione nella Centrale rischi di Banca d’Italia e, al contempo, che la permanenza della segnalazione in EURISC fosse legittima, ai sensi del regolamento omonimo, ove si prevede che i ritardi dei pagamenti superiori a tre rate/mesi permangano per 24 mesi dalla data in cui è stata comunicata a CRIF l’avvenuta regolarizzazione.

Il Tribunale salentino ha condiviso pienamente la difesa della banca convenuta. Invero, ai sensi dell’informativa EURISC e in ossequio al Regolamento 2016/679/UE «Le segnalazioni relative ai ritardi di pagamento che sono stati successivamente regolarizzati […] rimangono visibili in EURISC per tempi diversi a seconda dell’entità del ritardo. In particolare: – i ritardi di pagamento di entità pari o inferiore a 2 rate/mesi rimangono registrati in EURISC per 12 mesi dalla data in cui è stata comunicata a CRIF l’avvenuta regolarizzazione e purché nell’arco dei 12 mesi i pagamenti siano sempre stati regolari; – i ritardi di pagamento di entità pari o superiori a 3 rate/mesi: rimangono registrati in EURISC per 24 mesi dalla data in cui è stata comunicata a CRIF l’avvenuta regolarizzazione e purché nell’arco dei 24 mesi i pagamenti siano sempre stati regolari».

Ebbene, nel caso di specie, considerato che l’esposizione debitoria superava di gran lunga il ritardo superiore a due rate o mesi e che l’accordo transattivo e la relativa quietanza liberatoria si erano perfezionati rispettivamente in data 30.5.2018 e in data 1.8.2018, risulta legittima la permanenza della segnalazione in EURISC del nominativo dell’attore per i due anni successivi; non può, difatti, condividersi la tesi di parte attorea, secondo cui la segnalazione sarebbe rimasta iscritta oltre il termine dei due anni previsti dalla citata normativa, atteso che detta prospettazione muove dall’erroneo presupposto che la cancellazione della segnalazione in EURISC costituisse un adempimento incluso nell’accordo transattivo concluso e che, conseguentemente, i due anni decorressero dalla formale accettazione del detto accordo transattivo, piuttosto che dalla effettiva comunicazione della avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria da parte dell’Istituto di credito (cfr. Comunicazione di accettazione dell’accordo transattivo, in cui si legge: ““l’istituto provvederà alla chiusura della pratica legale e, negli opportuni tempi tecnici, all’aggiornamento della posizione presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia”).

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