Riduzione contributi INPS 35% per forfettari

I contribuenti che adottano il regime forfettario, commercianti o artigiani, iscritti alla relativa gestione previdenziale IVS dell’INPS, hanno la possibilità di chiedere la riduzione del 35% dei contributi dovuti. La richiesta deve essere presentata, con modalità telematica, all’INPS entro il 28 febbraio 2025. Chi può beneficiare della riduzione Possono beneficiare della riduzione contributiva i soggetti […] L'articolo Riduzione contributi INPS 35% per forfettari proviene da Fiscomania.

Feb 20, 2025 - 01:48
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Riduzione contributi INPS 35% per forfettari

I contribuenti che adottano il regime forfettario, commercianti o artigiani, iscritti alla relativa gestione previdenziale IVS dell’INPS, hanno la possibilità di chiedere la riduzione del 35% dei contributi dovuti. La richiesta deve essere presentata, con modalità telematica, all’INPS entro il 28 febbraio 2025.

Chi può beneficiare della riduzione

Possono beneficiare della riduzione contributiva i soggetti che adottano il regime forfettario, iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti dell’INPS. Si tratta di artigiani e commercianti mentre per i professionisti (con cassa autonoma o iscritti alla gestione separata) non è prevista alcuna agevolazione. L’agevolazione si applica:

  • Per i contribuenti che hanno avviato nell’anno una nuova attività;
  • Per i contribuente già in attività.

La domanda di riduzione contributiva deve essere presentata una sola volta per tutto il periodo di lavoro.

Come si richiede

L’agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all’INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con le Circolari 10.2.2015 n. 29 e 19.2.2016 n. 35.

Attività in corso

I soggetti in regime forfettario già esercenti attività d’impresa che aderiscano per la prima volta all’agevolazione contributiva, hanno l’onere di:

  • Compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS. Oppure, per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’INPS, il modello cartaceo allegato alla circ. 10.2.2015 n. 29, da consegnare alla sede INPS competente;
  • Presentare tale modello, a pena di decadenza, entro il prossimo 28.2.2025. Il termine del 28 febbraio va rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo, posto che non è applicabile a questa ipotesi il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo.

Per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel passato, la stessa si applicherà automaticamente anche nelle annualità successive. Questo ove permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia (Circolare INPS 12.2.2018 n. 27). Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo. In tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

Nuova attività

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa aderendo al regime agevolato, per utilizzare l’agevolazione contributiva, devono presentare:

  • La domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS;
  • Con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.

Effetti della riduzione contributiva

Per valutare gli effetti della riduzione contributiva è necessario capire come funziona il regime artigiani e commercianti INPS. Questo regime prevede il versamento di:

  • Contributi fissi annuali che coprono fino al raggiungimento del reddito minimo annuale;
  • Contributi variabili annuali, per i redditi che eventualmente superano il minimale (sino al massimale).

L’applicazione della riduzione consente l’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto per le gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti (per il 2025 pari a 18.555 euro). Nel caso in cui, invece, l’importo versato dall’imprenditore in regime forfetario che ha aderito all’agevolazione contributiva risulti complessivamente inferiore (considerando i contributi minimali e quelli sul reddito eccedente) all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, questi si vedrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Ad esempio, considerando un commerciante che ha prodotto un reddito di impresa non superiore al minimale di reddito e che aderisce alla riduzione contributiva del 35%. L’accredito dell’intero anno ai fini contributivi presuppone il versamento di una somma pari al reddito minimale per l’aliquota contributiva corrispondente, oltre alla contribuzione per la maternità. Non raggiungendo tale importo minimo per effetto della riduzione del 35%, i mesi accreditati per il periodo di imposta risultanti dall’estratto contributivo del commerciante saranno proporzionalmente ridotti. L’adesione all’agevolazione contributiva, quindi, deve essere valutata con attenzione per gli effetti sfavorevoli che potrebbe determinare ai fini della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico.

Nell’ambito del quadro RR del modello Redditi PF, l’agevolazione è contrassegnata con il codice C da riportare nella colonna 7 del rigo RR2.

Decadenza dell’agevolazione contributiva

Il presupposto per applicare l’agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali. Quindi, nell’ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita dei requisito d’accesso o la verifica di una delle cause ostative), anche l’agevolazione contributiva viene meno. Questo a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento (opzione o fuoriuscita). Qualora il regime cessi per effetto dell’accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sua illegittima fruizione, l’agevolazione contributiva viene meno retroattivamente. Questo a partire dall’anno per il quale è stata accertata l’assenza dei presupposti per il regime forfetario.

Effetti della decadenza

La cessazione dell’agevolazione contributiva determina:

  • Ai fini previdenziali, l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta;
  • In ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali.

Comunicazione di rinuncia all’agevolazione contributiva

Con il messaggio 3.1.2019 n. 15, l’INPS ha precisato che il termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Per effetto della rinuncia, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni pervenute all’Istituto dal 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le modalità di presentazione della rinuncia sono analoghe a quelle già definite dell’INPS per la precedente domanda di agevolazione.

Si ipotizzi un soggetto che abbia applicato il regime forfetario con l’agevolazione contributiva per il 2024 e fuoriesca da detto regime nel 2025 perché detiene una partecipazione di controllo in una SRL. Sulla base delle indicazioni dell’Istituto, se la rinuncia all’agevolazione contributiva è fatta pervenire entro il 28.2.2025, la disciplina previdenziale ordinaria sarà applicata dall’1.1.20254. Laddove, invece, la rinuncia sia trasmessa oltre la predetta data, la disciplina previdenziale ordinaria sarà ripristinata solo dall’1.1.2026. Ciò significa che, per il 2025, può continuare ad essere applicata la riduzione contributiva del 35%, pur non trovando più applicazione il regime agevolato ai fini reddituali. Tale situazione potrebbe determinare difficoltà in sede di compilazione del quadro RR del modello Redditi PF.

Esclusione di ulteriori riduzioni contributive

Optando per l’agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di:

  • Coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, ai quali spetterebbe una riduzione dell’aliquota contributiva di 3 punti percentuali;
  • Soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età, ai quali sarebbe applicabile una riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Durata

L’opzione per la riduzione dei contributi INPS del 35% non scade. Come detto, questa viene rinnovata ogni anno automaticamente. A meno che non si faccia esplicita richiesta di rinuncia. Tra l’altro, può essere presentata una sola volta.

Esempio di calcolo

Ipotizziamo un forfettario, iscritto alla gestione artigiani. In un anno ha avuto ricavi per 30.000 euro e, in base all’attività che svolge, ha un coefficiente di redditività del 60%. Di seguito i contributi dovuti ordinariamente:

  1. Reddito imponibile: 30.000 euro x 60% = 18.000 euro
  2. Reddito eccedente il minimale: 18.000 euro – 18.555 euro (reddito minimale 2025) = -555 euro (in questo caso non c’è reddito eccedente il minimale)
  3. Contributo sul reddito eccedente: Non applicabile, poiché non c’è reddito eccedente.
  4. Totale contributi dovuti: 4.549,70 euro (contributi fissi)

Calcolo con riduzione del 35%:

  1. Totale contributi dovuti (senza riduzione): 4.549,70 euro
  2. Riduzione del 35%: 4.549,70 euro x 35% = 1.592,39 euro
  3. Totale contributi dovuti (con riduzione): 4.549,70 euro – 1.592,39 euro = 2.957,31 euro

Tabella riassuntiva:

La riduzione dei contributi conviene?

La riduzione dei contributi INPS del 35% per i forfettari è un’agevolazione che può risultare molto conveniente, ma è importante valutare attentamente diversi fattori prima di decidere se richiedere questa agevolazione. Per quanto riguarda i vantaggi possiamo individuare:

  • Risparmio economico: La riduzione del 35% dei contributi INPS si traduce in un significativo risparmio economico per il contribuente, che può utilizzare queste risorse per altri investimenti o per far fronte a eventuali spese impreviste;
  • Maggiore liquidità: Grazie al minor importo da versare per i contributi, il forfettario avrà a disposizione una maggiore liquidità, che potrà utilizzare per lo sviluppo della propria attività.

Tuttavia, è necessario tenere in considerazione anche i seguenti aspetti negativi:

  • Riduzione della copertura previdenziale: Il versamento di contributi ridotti potrebbe comportare una diminuzione della copertura previdenziale, con conseguenze negative in caso di malattia, maternità o pensione. È fondamentale valutare attentamente questo aspetto, soprattutto per i soggetti più giovani che hanno ancora molti anni di contributi davanti;
  • Rischio di mancato raggiungimento del minimale: Se la riduzione dei contributi porta a versamenti inferiori al minimale previsto, potrebbe esserci una riduzione proporzionale dei mesi di contribuzione accreditati. Questo potrebbe influire negativamente sul calcolo della pensione.

Novità 2025: riduzione contributi INPS del 50% per i nuovi artigiani e commercianti

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una misura volta a incentivare l’avvio di nuove attività artigiane e commerciali. Per chi si iscrive per la prima volta nel 2025 al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, è prevista la possibilità di richiedere una riduzione del 50% dei contributi INPS dovuti per i primi 36 mesi di attività.

La riduzione è rivolta a coloro che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni previdenziali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Non possono beneficiare della riduzione coloro che, pur aprendo una nuova attività, risultano essere già stati iscritti in passato alle gestioni INPS.

Per ottenere la riduzione, è necessario presentare un’apposita comunicazione telematica all’INPS. I termini e le modalità di presentazione della domanda saranno definiti dall’INPS attraverso una specifica circolare. È consigliabile monitorare le comunicazioni dell’Istituto per essere aggiornati sulle istruzioni operative.

La riduzione del 50% dei contributi INPS rappresenta un vantaggio significativo per i nuovi artigiani e commercianti. Essa consente di alleggerire il carico fiscale iniziale, favorendo l’avvio e il consolidamento dell’attività. Il risparmio ottenuto può essere reinvestito nell’impresa per sostenere le spese iniziali, promuovere l’attività o creare nuove opportunità di sviluppo.

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