Regime degli impatriati nel modello 730

Come ci si avvale del regime dei lavoratori impatriati in Italia nel modello 730? I codici da inserire nel quadro C, legato al lavoro dipendente in relazione alle varie casistiche. Il modello 730 2025, nelle istruzioni di compilazione, contiene importanti novità relative al nuovo regime degli impatriati, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23. Questo […] L'articolo Regime degli impatriati nel modello 730 proviene da Fiscomania.

Mar 3, 2025 - 13:50
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Regime degli impatriati nel modello 730

Come ci si avvale del regime dei lavoratori impatriati in Italia nel modello 730? I codici da inserire nel quadro C, legato al lavoro dipendente in relazione alle varie casistiche.

Il modello 730 2025, nelle istruzioni di compilazione, contiene importanti novità relative al nuovo regime degli impatriati, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23. Questo regime si applica ai trasferimenti di residenza effettuati dal 2024, mentre il precedente regime di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 rimane valido per coloro che si sono iscritti nell’anagrafe della popolazione residente entro il 31 dicembre 2023, nonché per i lavoratori sportivi con contratti stipulati entro la stessa data.

Questa agevolazione trova applicazione (ordinaria) direttamente tramite il datore di lavoro, chiamato ad operare sulla busta paga del lavoratore dipendente. Tuttavia, in alcuni casi, ovvero quando il datore di lavoro è impossibilitato ad applicare l’agevolazione, spetta direttamente al dipendente (impatriato) fruire dell’agevolazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Di seguito andiamo a vedere l’indicazione, nel modello 730 2025, dell’indicazione relativa all’applicazione di questo regime agevolato da parte dei contribuenti.

Nuovo regime degli impatriati

Il nuovo regime prevede una detassazione del 50% per i redditi di lavoro dipendente, assimilati (es. compenso amministratore di SRL) e autonomi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, entro il limite di 600.000 euro annui. Questo rappresenta una riduzione rispetto alla precedente detassazione del 70% (o del 90% per le regioni del Centro-Sud). Inoltre, la detassazione sale al 60% se il lavoratore ha un figlio minore residente in Italia, portando l’imponibilità al 40% del reddito.

Si tratta di un’agevolazione della portata più stretta e dai benefici inferiori rispetto a quella precedente. Tuttavia, rimane una leva importante per incentivare il rientro in Italia di lavoratori qualificati dall’estero.

Fruizione del regime impatriati nel modello 730

Il quadro C del modello 730/2025, relativo al periodo 2024, si adegua alle modifiche apportate dall’art. 5 del D.Lgs. n 209/23 al regime degli impatriati. Per fruire di questo regime agevolativo, i contribuenti devono indicare i redditi agevolati nei quadro C, dedicato al reddito da lavoro dipendente.

I codici da inserire nel quadro C del modello 730

Le istruzioni al modello 730 recepiscono l’applicazione dell’agevolazione impatriati. Sono previsti, infatti, appositi codici, da indicare nella casella “Casi particolari” contenuta nella Sezione I del quadro C, che riflettono le varie casistiche relative al regime degli impatriati.

Per poter indicare che si tratta di un reddito ridotto in virtù dell’agevolazione sono stati introdotti nuovi codici per segnalare l’agevolazione. Le istruzioni del modello 730 riportano i seguenti (per i rientri avvenuti a partire dal 2024):

  • Codice 16: per i soggetti che fruiscono del nuovo regime con detassazione del 50%;
  • Codice 17: per i soggetti che fruiscono del nuovo regime con detassazione del 60% (presenza di un figlio minore residente in Italia).

Per quanto riguarda i lavoratori che hanno deciso di rientrare per svolgere attività di lavoro autonomo, questi non possono utilizzare il modello 730, ma devono utilizzare obbligatoriamente il modello Redditi PF.

Decorrenza del regime

L’agevolazione si applica ai soggetti che trasferivano la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire dal periodo d’imposta 2024 (per il regime attualmente in vigore). Sul punto vedasi la Risposta Agenzia delle Entrate n. 49/E/19.

Agevolazione fruibile in dichiarazione solo in casi residuali

Le istruzioni precisano, inoltre, che nei casi ordinari il beneficio di cui ai suddetti codici è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la casella di fruizione dell’agevolazione deve essere compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tal caso il reddito di lavoro dipendente deve essere indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.

In questo scenario, per l’Agenzia delle Entrate da utilizzare solo se il canale precedente non è fruibile, il lavoratore con la scelta del codice (visto sopra) in dichiarazione richiede a rimborso l’imposta trattenuta dal datore di lavoro (se sostituto d’imposta). Nel caso, occorre attendersi un controllo sulla dichiarazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Pertanto, è importante arrivare preparati ed avere a disposizione la documentazione inerente ai requisiti da dimostrare.

Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2025 è indicato l’ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l’agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento (codici BD, CQ, CR, CS).

Limite di reddito agevolabile

Il limite di reddito agevolabile è di 600.000 euro annui. Se il reddito supera questa soglia, la quota eccedente è tassata integralmente. Ad esempio, se il reddito è di 850.000 euro, solo 600.000 euro possono beneficiare della detassazione agevolata, mentre i restanti 250.000 euro sono tassati integralmente.

Requisiti per l’Accesso

Per accedere al nuovo regime, i lavoratori devono:

  • Risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni;
  • Non essere stati residenti in Italia nei 3 anni precedenti il trasferimento. La residenza estera è rafforzata nel caso in cui il lavoratore rientri in continuità con lo stesso datore di lavoro con cui svolgeva attività all’estero nell’ultimo anno prima del rientro. Questo vale anche per i lavoratori autonomi che rientrano per fatturare al precedente datore di lavoro;
  • Svolgere un’attività lavorativa altamente qualificata o specializzata. Di fatto, occorre una laurea almeno triennale e lo svolgimento di un’attività lavorativa rientrante tra le classi 1, 2 e 3 della Classificazione ISTAT delle attività lavorative.

Il nuovo regime non si applica ai redditi di impresa, a differenza del precedente, e consente di beneficiare dell’agevolazione anche se si lavora per lo stesso datore di lavoro con cui si lavorava all’estero, a condizione che il periodo di permanenza all’estero.

Consulenza fiscale online regime impatriati

Come abbiamo visto il regime fiscale di favore legato ai lavoratori impatriati in Italia deve essere (ordinariamente) fruito direttamente in busta paga, con l’intervento del datore di lavoro. In questo caso nel modello 730 il lavoratore indica soltanto la quota di reddito ridotto che ha concorso a tassazione. Il tutto senza indicare alcuna opzione.

Il regime impatriati offre importanti vantaggi fiscali a chi rientra in Italia dall’estero, ma è fondamentale verificare i requisiti e le modalità di applicazione per evitare sorprese con l’Agenzia delle Entrate. Come spieghiamo sempre questo regime comporta sempre dei rischi peril contribuente che lo richiede. Per questo è fondamentale individuarli e ponderarli.

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