Polizze per rischi catastrofali: approfondimento sulla legge 213/2023 per le imprese
Entro il 31 marzo 2025 le imprese italiane dovranno adeguarsi a un nuovo obbligo assicurativo per i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali. La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, stabilisce che le aziende con sede legale in Italia, così come quelle estere con una stabile organizzazione nel nostro paese, siano tenute a […] L'articolo Polizze per rischi catastrofali: approfondimento sulla legge 213/2023 per le imprese proviene da Economy Magazine.

Entro il 31 marzo 2025 le imprese italiane dovranno adeguarsi a un nuovo obbligo assicurativo per i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali. La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, stabilisce che le aziende con sede legale in Italia, così come quelle estere con una stabile organizzazione nel nostro paese, siano tenute a stipulare una polizza assicurativa per proteggere specifici beni aziendali. In particolare quelli indicati nell’attivo patrimoniale del bilancio d’esercizio, come terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, in caso di eventi naturali devastanti.
La normativa
Questa normativa, che riguarda tutti gli imprenditori iscritti al Registro delle Imprese, come stabilito dall’articolo 2195 del Codice Civile, ha lo scopo di proteggere le imprese dai danni causati da eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni. Tuttavia, sono escluse da questa obbligazione le imprese agricole, così come specificato nel comma 111 della legge 30 dicembre 2023 n. 213. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in un recente report, ha evidenziato che tale provvedimento ha un impatto significativo sulle modalità di gestione dei rischi nelle imprese italiane. L’obiettivo è quello di offrire una maggiore protezione contro le calamità naturali che stanno diventando sempre più frequenti e devastanti.
Il decreto legislativo
Il decreto legislativo di attuazione, pubblicato il 30 gennaio 2025, ha definito nel dettaglio le modalità operative delle polizze. Viene stabilito che la copertura assicurativa debba riguardare i danni diretti a terreni, fabbricati (inclusi tutti gli impianti e installazioni pertinenti), macchinari, e attrezzature industriali. Inoltre, è stato precisato che l’evento catastrofale deve essere riportato nel contratto assicurativo, con una chiara descrizione degli eventi coperti, come terremoti e alluvioni. Assieme a questo è prevista la possibilità di applicare una franchigia che non superi il 15% del danno subito. Questo almeno per le polizze con un massimale inferiore a 30 milioni di euro.
Cosa succede in caso di inadempimento
Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha anche sottolineato che il decreto stabilisce che in caso di inadempimento dell’obbligo assicurativo, le imprese non potranno accedere a contributi pubblici o agevolazioni finanziarie legate a eventi calamitosi, inclusi quelli che potrebbero verificarsi in futuro. L’obbligo di copertura, inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, è stato prorogato al 31 marzo 2025 con il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in legge il 21 febbraio 2025, dando così alle imprese ulteriore tempo per adeguarsi.
Massimali di indennizzo
Il decreto definisce anche le specifiche per i massimali di indennizzo legati alle polizze assicurative. Questi saranno suddivisi in tre fasce: nessun limite per polizze sotto il milione di euro, un limite del 70% per polizze comprese tra 1 e 30 milioni di euro, e un massimale negoziabile per polizze superiori ai 30 milioni di euro. In questo scenario, la legge sposta l’onere della protezione dai rischi catastrofali dalle spalle dello Stato a quelle delle compagnie assicurative. Il tutto sotto la supervisione dell’Ivass e della Consap, garantendo al contempo una certa sostenibilità per le aziende.
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