Notifica cartella su PEC inattiva: la Cassazione indica la procedura

Notifica via PEC non riuscita: secondo invio solo se la casella era satura mentre se inattiva o non più valida scatta una diversa prassi.

Mar 13, 2025 - 11:54
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Notifica cartella su PEC inattiva: la Cassazione indica la procedura

Se l’Amministrazione Finanziaria notifica una cartella esattoriale a una casella di posta elettronica che risulta non più attiva oppure non valida, non deve necessariamente effettuare un secondo invio: basta che depositi l’atto nell’area riservata del sito web della società InfoCamere e poi, entro due giorni, pubblichi sullo stesso portale il relativo avviso, che deve restare online 15 giorni almeno.

Un secondo invio alla PEC del contribuente è invece necessario se il primo non va a buon fine perché la casella era piena. Queste precisazioni sono fornite dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 3703/2025.

La Consulta basa la sua pronuncia sulle previsioni contenute nell‘articolo 60 del DPR 600/1973. In base al quale la notificazione degli avvisi a imprese individuali, o costituite in forma societaria, oppure a professionisti iscritti in albi o elenchi, può essere effettuata all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Se la casella di posta elettronica risulta satura – si legge nel testo normativo – , l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

La norma prevede due diverse casistiche: quella in cui la notifica non vada a buon fine perché anche al secondo invio la casella risulta satura, e quella in cui invece l’indirizzo non risulta valido o attivo. Due ipotesi che, in base alla formulazione, sono chiaramente alternative. «Dal punto di vista logico poi sarebbe inspiegabile la necessità di un secondo invio ad un indirizzo che viene certificato come invalido o non più attivo».

Ne consegue il seguente principio di diritto:

In caso di notifica a mezzo PEC di cui all’articolo 60, dpr 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per 15 giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo.