In bilico tra urgenza e difesa: la sfida dell’interpretazione dei provvedimenti cautelari al vaglio della Corte di giustizia europea

La questione pregiudiziale recentemente trasmessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea rappresenta un passaggio fondamentale nel dibattito sulla tutela della proprietà intellettuale e sul corretto bilanciamento tra l’urgenza dell’intervento cautelare e le garanzie difensive. La richiesta, formulata ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 295 del codice di procedura civile, […] L'articolo In bilico tra urgenza e difesa: la sfida dell’interpretazione dei provvedimenti cautelari al vaglio della Corte di giustizia europea proviene da Iusletter.

Feb 24, 2025 - 10:14
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In bilico tra urgenza e difesa: la sfida dell’interpretazione dei provvedimenti cautelari al vaglio della Corte di giustizia europea

La questione pregiudiziale recentemente trasmessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea rappresenta un passaggio fondamentale nel dibattito sulla tutela della proprietà intellettuale e sul corretto bilanciamento tra l’urgenza dell’intervento cautelare e le garanzie difensive. La richiesta, formulata ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 295 del codice di procedura civile, intende chiarire l’interpretazione dell’art. 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE in relazione alla disposizione nazionale contenuta nell’art. 132 del Codice della Proprietà Industriale.

Il nodo centrale riguarda il regime applicabile ai provvedimenti cautelari anticipatori, che si distinguono nettamente dai provvedimenti conservativi. Mentre i provvedimenti conservativi sono concepiti per predisporre, in via preventiva, i mezzi destinati alla futura esecuzione senza incidere sul rapporto sostanziale tra le parti, i provvedimenti anticipatori mirano a garantire in via immediata la soddisfazione del diritto. In questo contesto, l’urgenza non risiede nella mera conservazione dei mezzi esecutivi, bensì nella necessità di porre fine allo stato di insoddisfazione del diritto, contrastando il danno che potrebbe derivare dal protrarsi della controversia nelle more del giudizio di merito.

Un recente procedimento, pendente presso le corti romane, ha visto una parte ricorrente chiedere la dichiarazione di inefficacia di un’ordinanza cautelare emessa e confermata in sede di reclamo. Con tale provvedimento, il giudice aveva inibito l’utilizzo di un segno distintivo e di ogni segno contenente un determinato marchio, ordinandone la rimozione e fissando una penalità per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.

La parte richiedente sosteneva che il provvedimento dovesse perdere efficacia, ai sensi dell’art. 132, comma 3, in quanto la controparte, pur avendo ottenuto l’inibitoria, non aveva avviato il giudizio di merito per accertare il proprio diritto. Tuttavia, il Tribunale ha respinto la richiesta, richiamando il disposto dell’art. 132, comma 4, che esclude l’applicazione della sanzione di inefficacia ai provvedimenti di natura anticipatoria.

Tale interpretazione, ritenuta compatibile con l’art. 9 della direttiva e con l’art. 50 dell’accordo TRIPs, si fonda sul fatto che le norme comunitarie si riferiscono esclusivamente ai provvedimenti puramente provvisori e non a quelli idonei ad anticipare gli effetti della sentenza definitiva. La stessa logica è stata confermata in sede d’appello, dove il giudice ha evidenziato che il provvedimento cautelare, ritenuto anticipatorio, non doveva necessariamente essere considerato strumentale all’emissione di un ulteriore provvedimento, essendo sufficiente a tutelare il diritto della parte interessata.

È noto che il legislatore italiano ha scelto di applicare una disciplina “di strumentalità attenuata”, stabilendo che, in mancanza dell’avvio tempestivo del giudizio di merito, il provvedimento diventi inefficace, salvo il caso delle misure d’urgenza previste dall’art. 700 del codice di procedura civile e di quelle idonee ad anticipare gli effetti della decisione definitiva. Tale eccezione consente alle parti di far valere il proprio diritto in un momento successivo, garantendo così il rispetto del contraddittorio e delle garanzie processuali. Ebbene, in un contesto europeo in cui la direttiva 2004/48/CE impone misure efficaci, rapide e non eccessivamente onerose per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, risulta essenziale evitare interpretazioni divergenti che possano creare disomogeneità tra gli ordinamenti degli Stati membri.

Così, la Corte Suprema, sospendendo il processo e trasmettendo la domanda alla Corte di Giustizia, ha voluto garantire che la questione sia risolta in modo unitario, preservando l’equilibrio tra tutela immediata e diritto di difesa. La domanda si rivolge alla Corte di Giustizia affinché interpreti l’art. 9, paragrafo 5, della direttiva in maniera tale da confermare o meno la compatibilità della disposizione nazionale che esclude la caducità dei provvedimenti cautelari anticipatori con il principio di protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale.

Attendiamo la decisione della Corte, fiduciosi in una soluzione chiara e condivisa per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale in tutta l’Unione Europea.

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