Fatturazione elettronica: il cedente e il cessionario

Scopri tutto sulla fatturazione elettronica e il suo impatto sulla gestione fiscale e amministrativa dal 2008 ad oggi. L'articolo Fatturazione elettronica: il cedente e il cessionario è tratto da Futuro Prossimo.

Mar 13, 2025 - 17:35
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Fatturazione elettronica: il cedente e il cessionario

Nel nostro Paese, l’introduzione della fatturazione elettronica risale al 2008, ma si è trattato di un processo molto graduale durato per diversi anni: inizialmente era obbligatoria nel caso di operazioni con le Pubbliche Amministrazioni centrali. L’obbligo è stato poi esteso anche alle Pubbliche Amministrazioni locali. In seguito si è avuto l’ampliamento alle operazioni tra privati con l’esclusione di poche categorie. Nel 2022, infine, l’obbligo è stato ampliato anche ai regimi forfettari, fino a quel momento esclusi.

Data la sua importanza in ambito amministrativo e fiscale, oggi cerchiamo di capire alcuni concetti chiave come: fattura elettronica cos’è e cosa sono cedente e cessionario: due figure chiave quando si tratta l’argomento fatturazione.

Fattura elettronica: cos’è

In un’accezione ristretta, quando si parla di fatturazione elettronica si fa riferimento all’emissione di fattura in formato digitale. In senso più ampio, invece, con tale locuzione ci si riferisce a un processo piuttosto complesso che comprende non soltanto l’emissione, ma anche l’invio, la tenuta e la conservazione di tale documento in formato digitale.

Fatturazione elettronica: cosa s’intende con “cedente”

Se consideriamo i soggetti che emettono una fattura elettronica, si devono distinguere due figure ben precise, il cedente e il prestatore. Per quanto i due termini vengono spesso utilizzati in modo intercambiabile, non sono esattamente la stessa cosa. Ciò che li distingue è la tipologia di transazione.

Si deve utilizzare il termine cedente quando si fa riferimento a una transazione relativa alla cessione di un bene, vale a dire il trasferimento di proprietà di un oggetto materiale. Un esempio che si può fare è quello di un’azienda produttrice di biancheria per la casa che vende dei copriletto e dei lenzuoli a un negozio di biancheria e abbigliamento. L’azienda venditrice è identificata come “cedente”.

Si deve utilizzare il termine prestatore quando si fa riferimento a una transazione relativa a una prestazione di servizi, ovvero un’attività immateriale. Un classico esempio è quello di un commercialista che fornisce una consulenza fiscale e amministrativa a un’azienda di e-commerce.

In estrema sintesi, cedente e prestatore sono due figure che vendono rispettivamente un bene o un servizio e, genericamente, possono essere classificati come “venditori”.

Fatturazione elettronica: cosa s’intende con “cessionario”?

Se prendiamo in considerazione i soggetti che ricevono una fattura elettronica da un cedente o da un prestatore, si deve distinguere tra cessionario e committente. Anche in questo caso la distinzione dipende dalla natura dell’operazione che è stata messa in essere.

Si definisce cessionario colui che acquista un bene nel caso di una cessione di beni, mentre si parla di committente, nel caso di colui che acquista un servizio in una prestazione di servizi.

Se un negozio di elettronica acquista 10 computer da un produttore, il negozio è il cessionario, altrimenti detto acquirente, mentre il produttore è il cedente, ovvero il venditore.

Se una banca stipula un contratto con un’impresa di pulizie per la pulizia quotidiana degli uffici, l’impresa di pulizie è il prestatore, mentre la banca è il committente.

Ricapitolando, il cessionario e il committente sono le due figure che rispettivamente acquistano un bene o un servizio e, in modo generico, possono essere definiti “acquirenti”.

La distinzione tra le varie figure è importante per la corretta compilazione della fattura elettronica e per la gestione fiscale delle operazioni.

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