Deducibilità delle stock option nei bilanci IAS

La Legge n. 207/24 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto importanti modifiche alla deducibilità fiscale delle stock option nei bilanci IAS. In particolare, è stato modificato l’art. 95 del TUIR, prevedendo la deducibilità dei costi relativi alle stock option al momento dell’assegnazione, allineando la normativa fiscale italiana ai principi contabili internazionali IFRS 2. Trattamento contabile […] L'articolo Deducibilità delle stock option nei bilanci IAS proviene da Fiscomania.

Mar 4, 2025 - 06:18
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Deducibilità delle stock option nei bilanci IAS

La Legge n. 207/24 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto importanti modifiche alla deducibilità fiscale delle stock option nei bilanci IAS. In particolare, è stato modificato l’art. 95 del TUIR, prevedendo la deducibilità dei costi relativi alle stock option al momento dell’assegnazione, allineando la normativa fiscale italiana ai principi contabili internazionali IFRS 2.
Trattamento contabile delle stock option nei bilanci IAS
Le stock option sono strumenti di incentivazione riservati ai dipendenti, ai manager e ai membri del consiglio di amministrazione di un’azienda. Attraverso questi piani, i beneficiari ottengono il diritto di acquistare azioni dell’azienda a un prezzo prestabilito, generalmente inferiore al valore di mercato. Il loro obiettivo è incentivare la performance aziendale e fidelizzare le risorse chiave.
Il trattamento contabile delle stock option è regolato dall’IFRS 2, il principio contabile internazionale che disciplina la contabilizzazione dei pagamenti basati su azioni. Esistono tre tipologie di operazioni:

Equity-settled share-based payment: le stock option sono regolate con strumenti rappresentativi di capitale, quindi la società riceve beni o servizi in cambio delle proprie azioni;
Cash-settled share-based payment: le stock option prevedono un pagamento in denaro sulla base del valore delle azioni;
Share-based payment con opzione di regolamento: la società o il dipendente può scegliere tra la liquidazione in azioni o in denaro.

Applicazione dell'IFRS 2
L'IFRS 2 prevede che i piani di stock option contabilizzati dai soggetti IAS/IFRS prevedono la rilevazione a Conto economico, lungo la durata del piano, di un costo pari al valore di mercato degli strumenti da assegnare ai lavoratori. La contropartita a tale costo, determinato, oltre che sulla base del valore di mercato alla data di assegnazione dei benefici, anche stimando il numero di beneficiari che probabilmente eserciteranno l'opzione alla scadenza del piano, è rappresentata da una variazione positiva (riserva) di Patrimonio netto.
Pertanto, l'IFRS 2 prevede che debba essere contabilizzato a Conto economico un costo a partire dal momento in cui il piano viene deliberato, indipendentemente dalla circostanza che sia avvenuto l'effettivo esercizio delle opzioni ovvero l'attribuzione a titolo definitivo delle azioni.
Le modifiche legate al co. 6-bis dell'art. 95 del TUIR
L'art. 1 co. 862 della Legge n. 207/24 ha introdotto il co. 6-bis nell'art. 95 del TUIR. Tale disposizione modifica la deducibilità del costo aziendale delle stock option che, fino al 2024 veniva dedotto per derivazione rafforzata ex art. 6 del DM 8.6.2011 secondo i descritti criteri di imputazione temporale previsti dall'IFRS 2.
La nuova normativa prevede, invece, che la deduzione fiscale dell'onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti si effettua al momento dell'effettiva assegnazione degli strumenti finanziari. L'effetto del...

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