Contributo addizionale NASpI: esonerati anche i lavoratori extra del catering
![CDATA[L’INPS, con il messaggio n. 913 del 14 marzo 2025, ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’applicazione della lett. d-bis) del c. 29 dell’art. 2 della L. 92/2012, come modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dalla L. 160/2019, che ha previsto che il contributo addizionale NASpI (e, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo) non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori di cui all’art. 29, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 81/2015. Nello specifico, si tratta dei contratti stipulati con i c.d. lavoratori extra, per l’“esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'art. 17 della L. 84/1994, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente”. Allo scopo, l’Istituto previdenziale ha precisato che, a integrazione della circolare 91/2020, con la quale sono state fornite indicazioni in materia, le attività dei settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi” riportate al paragrafo 1.4.1 della citata circolare, per le quali trova applicazione la disciplina in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono essere integrate anche con le attività di “mense e ristorazione collettiva” con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05 e del “catering” con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05. Tali attività, infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del “Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi” e non risultano dagli stessi esclusi nell’applicazione del c.d. lavoro extra.]]

L’INPS, con il messaggio n. 913 del 14 marzo 2025, ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’applicazione della lett. d-bis) del c. 29 dell’art. 2 della L. 92/2012, come modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dalla L. 160/2019, che ha previsto che il contributo addizionale NASpI (e, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo) non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori di cui all’art. 29, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 81/2015.
Nello specifico, si tratta dei contratti stipulati con i c.d. lavoratori extra, per l’“esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'art. 17 della L. 84/1994, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente”.
Allo scopo, l’Istituto previdenziale ha precisato che, a integrazione della circolare 91/2020, con la quale sono state fornite indicazioni in materia, le attività dei settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi” riportate al paragrafo 1.4.1 della citata circolare, per le quali trova applicazione la disciplina in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono essere integrate anche con le attività di “mense e ristorazione collettiva” con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05 e del “catering” con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05.
Tali attività, infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del “Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi” e non risultano dagli stessi esclusi nell’applicazione del c.d. lavoro extra.]]